Roheline Kogukond MTÜ and Others v Keskkonnaagentuur.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0234
ECLIECLI:EU:C:2024:211
Date07 March 2024
Docket NumberC-234/22
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 marzo 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste»

Nella causa C‑234/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia), con decisione del 4 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2022, nel procedimento

Roheline Kogukond MTÜ,

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Päästame Eesti Metsad MTÜ,

Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus

contro

Keskkonnaagentuur,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Roheline Kogukond MTÜ, la Eesti Metsa Abiks MTÜ, la Päästame Eesti Metsad MTÜ e la Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus, da I. Kukk e K. Marosov, vandeadvokaadid;

– per la Keskkonnaagentuur, da M. Triipan, vandeadvokaat;

– per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da G. Gattinara e E. Randvere, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, lettere a) e b), dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e h), e dell’articolo 8 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Roheline Kogukond MTÜ, la Eesti Metsa Abiks MTÜ, la Päästame Eesti Metsad MTÜ e la Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus e, dall’altro, la Keskkonnaagentuur (Agenzia per l’ambiente, Estonia) in merito al rifiuto di quest’ultima di accogliere la loro domanda di accesso a taluni dati utilizzati per l’elaborazione dell’inventario statistico nazionale delle foreste.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), all’articolo 4 così dispone:

«1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto e ferma restando la lettera b), di copie dei documenti contenenti tali informazioni

(...)

3. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:

(...)

c) se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.

4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:

a) la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;

b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;

(...)

h) l’ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente.

(...)».

Diritto dellUnione

4 Ai sensi dei considerando 16, 20 e 21 della direttiva 2003/4:

«(16) Il diritto all’informazione implica che la divulgazione dell’informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva.

(...)

(20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l’informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell’informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell’informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta.

(21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e migliorare la protezione dell’ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere informazioni sull’ambiente nell’ambito delle loro funzioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili».

5 Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva:

«Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

a) garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;

b) garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale. A tal fine è promosso l’uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili».

6 L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a);

(...)».

7 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Eccezioni», è così formulato:

«1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

(...)

d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;

(...)

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

(...)

h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

(...)».

8 Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2003/4, intitolato «Qualità dell’informazione ambientale»:

«1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l’informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata».

Diritto estone

9 L’articolo 34, paragrafo 1, della riikliku statistika seadus (legge sulle statistiche nazionali), del 10 giugno 2010, prevede che i dati che consentono l’identificazione diretta o indiretta di un’unità statistica e, quindi, la divulgazione di dati personali sono dati riservati.

10 L’articolo 35, paragrafo 1, punti 3 e 19, e paragrafo 2, punto 2, dell’avaliku teabe seadus (legge sull’informazione pubblica), del 15 novembre 2000, così dispone:

«(1) Il detentore delle informazioni è tenuto a riconoscere come informazioni ad uso esclusivamente interno:

(...)

3) le informazioni la cui divulgazione rechi pregiudizio alle relazioni...

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