Rumanía contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:564
Date14 July 2022
Docket NumberC-401/21
Celex Number62021CJ0401
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

14 luglio 2022 (*)

«Impugnazione – Fondo di coesione e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Tasso di cofinanziamento applicabile – Modifica del tasso avvenuta tra la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e l’accettazione dei conti – Principi di annualità contabile e di irretroattività»

Nella causa C‑401/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 giugno 2021,

Romania, rappresentata da L.-E. Baţagoi ed E. Gane, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Armenia e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, facente funzione di presidente di Sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Romania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 aprile 2021, Romania/Commissione (T‑543/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:193), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione C(2019) 4027 final della Commissione, del 23 maggio 2019 (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa all’accettazione dei conti e al calcolo dell’importo imputabile al Fondo di coesione e al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo contabile 2017/2018 e per il programma operativo CCI 2014RO16M1OP001 «Grande infrastruttura», mediante l’applicazione di un tasso di cofinanziamento per il primo e il secondo asse prioritario di tale programma operativo del 75%, e non dell’85%.

Contesto normativo

2 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320, e rettifica GU 2016, L 200, pag. 140), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (GU 2018, L 193, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1303/2013»):

«Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al [FESR], al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell’ambito di un quadro comune (“fondi strutturali e di investimento europei” - “fondi SIE”)». (...).

La Parte Terza stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR, il FSE (di seguito “i Fondi strutturali”) e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione (di seguito “i Fondi”), i criteri che gli Stati membri e le regioni devono soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei Fondi ESI, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro assegnazione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

(...)».

3 L’articolo 2, punto 4, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

4) “norme specifiche di ciascun fondo”: le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell’articolo 1, quarto comma».

4 L’articolo 120 di detto regolamento, intitolato «Determinazione dei tassi di cofinanziamento», così dispone:

«1. La decisione della Commissione [europea] che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” non può superare:

a) l’85% per il Fondo di coesione;

(...)

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al seco[n]do comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

(...)».

5 L’articolo 130 del medesimo regolamento, intitolato «Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale», al paragrafo 1, così recita:

«La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell’importo risultante dall’applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell’articolo 139».

6 Ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013:

«Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a) l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione;

b) l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione.

(...)».

7 L’articolo 135 di tale regolamento, intitolato «Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento», è così formulato:

«1. L’autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell’articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L’autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L’autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione a norma dell’articolo 124.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento».

8 L’articolo 137 di detto regolamento, che disciplina la preparazione dei conti, così recita:

«1. I conti di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento [(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1)] sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

a) l’importo totale di spese ammissibili registrato dall’autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell’articolo 131 e dell’articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l’importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l’esecuzione delle operazioni e l’importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell’articolo 132, paragrafo 1;

(...)

d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

(...)».

9 L’articolo 139 del...

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