Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 6 ottobre 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:797
Date06 October 2020
Celex Number62019CC0580
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 6 ottobre 2020 (1)

Causa C580/19

RJ

contro

Stadt Offenbach am Main

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo – Vigili del fuoco professionisti – Servizio di reperibilità senza un luogo stabilito dal datore di lavoro»






1. A quali condizioni il tempo che un lavoratore trascorre in reperibilità può essere considerato come orario di lavoro?

2. La nozione di orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE (2) può spingersi fino a ricomprendere situazioni nelle quali il lavoratore, pur non «al lavoro», si trovi in un situazione tale da non consentirgli un effettivo riposo? E quali sono le caratteristiche di un «riposo effettivo» in linea con le finalità di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore della medesima direttiva?

3. Si può immaginare che esistano «zone grigie» in cui il lavoratore non è in orario di lavoro ma neppure in periodo di riposo?

4. Sono questi i quesiti sullo sfondo della causa odierna che, esaminata in maniera coordinata insieme con la C‑344/19, offre l’occasione alla Corte per confrontarsi con il tema della qualificazione giuridica dei periodi di guardia e di reperibilità alla luce della direttiva 2003/88.

5. La Corte si è già più volte pronunciata sul tema ma la causa odierna, in ragione delle particolarità del caso concreto (assenza di un obbligo per il lavoratore di presenza fisica in un luogo indicato dal datore di lavoro, breve tempo di reazione alla chiamata e alcuni vincoli aggiuntivi richiesti dalle particolarità del lavoro), richiede un riesame dei principi fin qui affermati per valutarne possibili evoluzioni.

6. Più nel dettaglio, si tratta di capire se i periodi di guardia, con obbligo per il lavoratore di essere reperibile in qualunque momento e di intervenire, eventualmente, nel giro di venti minuti, debbano essere considerati come orario di lavoro oppure come periodo di riposo ai sensi del suddetto articolo 2, della direttiva 2003/88.

7. Ciò avuto riguardo, in particolare, alla circostanza per cui il ricorrente, vigile del fuoco, era soggetto, in caso di chiamata, all’obbligo di raggiungere nel suddetto limitato tempo di reazione i confini della città in cui prestava servizio in indumenti da lavoro e con il veicolo di pronto intervento.

I. Quadro giuridico

A. Diritto dell’Unione

8. Il considerando 5 della direttiva 2003/88 afferma che:

«Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di “riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali».

9. L’articolo 2 della direttiva 2003/88 prevede che:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

(…)

9) “riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine».

B. Diritto tedesco

10. L’allegato al Verordnung über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (regolamento in materia di organizzazione, limite minimo di forze e dotazioni dei Corpi pubblici di vigili del fuoco), del 17 dicembre 2003, dispone che:

«Le dotazioni di secondo livello, incluso il personale a ciò necessario, devono essere impiegate sul luogo di intervento, di norma, entro 20 minuti dall’inizio dell’allerta (…)».

11. Ai sensi della Einsatzdienstverfügung der Feuerewehr Offenbach (circolare operativa dei Corpi pubblici dei vigili del fuoco della città di Offenbach am Main), nella versione del 18 giugno 2018, il funzionario che effettua un servizio «Beamter vom Einsatzleitdienst» (in prosieguo: il «servizio “BvE”») deve recarsi immediatamente sul luogo di intervento utilizzando i suoi privilegi derogatori al codice della strada e diritti di precedenza.

12. Quanto agli obblighi incombenti sul funzionario che effettua un servizio “BvE”, la suddetta circolare recita specificatamente a pagina 6:

«Durante la durata del servizio “BvE”, il funzionario deve tenersi a disposizione e deve trovarsi in un luogo che gli permetta di rispettare il tempo di intervento di 20 minuti. Detta regola si considera osservata nel caso in cui, avvalendosi dei propri privilegi derogatori al codice della strada e dei propri diritti di precedenza, il tempo di percorrenza del tragitto dal luogo in cui si trova e i confini della città di Offenbach am Main sia inferiore o uguale a 20 minuti. Tale tempo di percorrenza si applica in caso di traffico mediamente intenso e normali condizioni stradali e metereologiche».

II. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

13. RJ, ricorrente nel procedimento principale, è un funzionario e svolge il proprio servizio come vigile del fuoco presso il Corpo dei vigili del fuoco della città di Offenbach am Main.

14. Oltre al proprio servizio ordinario, il ricorrente, in forza delle disposizioni applicabili al Corpo dei vigili del fuoco della città di Offenbach am Main e in qualità di capogruppo, deve svolgere regolarmente il cosiddetto servizio «BvE» (in prosieguo: «reperibilità»).

15. Durante tale servizio, RJ deve poter essere sempre reperibile e avere pronti e disponibili gli indumenti di lavoro nonché l’automezzo di pronto intervento messo a disposizione dal datore di lavoro. Egli è tenuto a rispondere alle chiamate che riceve e con le quali viene informato del verificarsi di eventi rispetto ai quali è tenuto ad assumere decisioni. Talvolta, egli deve recarsi presso l’unità operativa o il proprio luogo di servizio. Quando effettua un servizio di reperibilità, il ricorrente deve scegliere il luogo in cui trovarsi in maniera tale da poter raggiungere in tenuta da lavoro e con l’automezzo di pronto intervento, in caso di necessario intervento, i confini della città di Offenbach am Main entro 20 minuti.

16. Durante la settimana, il servizio di reperibilità dura dalle ore 17:00 alle ore 7:00 del giorno seguente, mentre nel fine settimana, si svolge dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 7:00 del lunedì e può capitare che questo si aggiunga ad una settimana di servizio di 42 ore.

17. In media, il ricorrente ha espletato un servizio di reperibilità nel fine settimana dalle 10 alle 15 volte all’anno. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, egli ha effettuato complessivamente 126 servizi di reperibilità, durante i quali egli ha dovuto rispondere ad allerte o intervenire fisicamente 20 volte.

18. RJ ha chiesto il riconoscimento dei suddetti periodi espletati in servizio di reperibilità come orario di lavoro e la relativa remunerazione. Il datore di lavoro, di contro, con decisione del 6 agosto 2014 ha rigettato tali richieste ritenendo che tale servizio non potesse affatto considerarsi orario di lavoro.

19. In data 31 luglio 2015, RJ ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che i periodi di guardia possono essere considerati come orario di lavoro anche quando, nonostante il lavoratore non sia tenuto ad essere fisicamente presente in un luogo determinato dal datore di lavoro, quest’ultimo fissi però un termine molto breve entro il quale il lavoratore debba rientrare al lavoro. Nel caso di specie RJ sostiene che in caso di allerta, e affinché egli possa rispettare il termine di 20 minuti, egli dovrebbe immediatamente lasciare il proprio domicilio cosicché egli non sarebbe in condizione di dedicarsi a delle attività tali da non poter essere interrotte. Inoltre, al di fuori del proprio domicilio, egli potrebbe svolgere unicamente attività che gli consentano di trovarsi nelle immediate vicinanze del suo veicolo. Pertanto, durante il servizio di reperibilità egli subirebbe forti limitazioni nella libera scelta delle attività cui potersi dedicare, in particolare con i propri figli.

20. Ad avviso del datore di lavoro, invece, il servizio «BvE» non può considerarsi orario di lavoro poiché RJ non sarebbe stato costretto a tenersi a disposizione in un luogo stabilito dal datore di lavoro e situato al di fuori del proprio contesto di vita privata. Il termine di 20 minuti di cui dispone il ricorrente per raggiungere i confini della città offrirebbe a RJ un perimetro geografico adeguato nel quale potersi muovere liberamente, in particolare alla luce della circostanza per cui al veicolo di pronto intervento sono accordati privilegi derogatori al codice della strada in caso di utilizzazione dei segnali di allarme.

21. A titolo preliminare, il giudice a quo considera che, secondo la giurisprudenza della Corte, da una parte, le attività esercitate dalle forze di intervento di un Corpo statale dei vigili del fuoco rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 (3) e, dall’altro, le questioni relative alla remunerazione dei servizi di guardia non rientrano, invece, nel campo di applicazione della direttiva (4).

22. Tuttavia, egli ritiene che la questione circa la qualificazione del servizio di reperibilità come orario di lavoro ai sensi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT