Recylex SA and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:428
Docket NumberC-563/19
Date03 June 2021
Celex Number62019CJ0563
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 giugno 2021 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio delle batterie per autoveicoli – Comunicazione sulla clemenza del 2006 – Punto 26 – Immunità parziale – Altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione – Fatti noti alla Commissione europea – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Classificazione ai fini della riduzione dell’ammenda – Ordine cronologico»

Nella causa C‑563/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 luglio 2019,

Recylex SA, con sede in Parigi (Francia),

Fonderie et Manufacture de Métaux SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

Harz-Metall GmbH, con sede in Goslar (Germania),

rappresentate da M. Wellinger, avocat, e da S. Reinart e K. Bongs, Rechtsanwältinnen,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da J. Szczodrowski, I. Rogalski e F. van Schaik, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzioni di giudice della Seconda Sezione, A. Kumin, T. von Danwitz (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione, la Recylex SA, la Fonderie et Manufacture de Métaux SA e la Harz-Metall GmbH chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 maggio 2019, Recylex e a./Commissione (T‑222/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:356), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta dalla decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell’8 febbraio 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE (AT.40018 – Riciclaggio di batterie per autoveicoli) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1/2003

2 L’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede quanto segue:

«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o dell’articolo 102 TFUE] (...)

(...)

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

Comunicazione sulla clemenza del 2002

3 Il punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza del 2002») prevedeva quanto segue:

«Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

Comunicazione sulla clemenza del 2006

4 I punti 8, 10, 11 e il punto 12, lettera a), della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza del 2006»), che figurano al titolo II di tale comunicazione, intitolato «Immunità dall’ammenda», così dispongono:

«(8) La Commissione concede l’immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta, a un’impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, se l’impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla Commissione, a giudizio di questa, di:

(a) effettuare un’ispezione mirata in relazione al presunto cartello (...) oppure

(b) constatare una violazione dell’[articolo 101 TFUE] in relazione al presunto cartello.

(...)

(10) L’immunità in virtù del punto (8), lettera (a) non è concessa se, al momento della domanda, la Commissione è già in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare un’ispezione riguardo al presunto cartello o se essa ha già effettuato tale ispezione.

(11) L’immunità in virtù del punto (8), lettera (b) è concessa soltanto alle condizioni cumulative che la Commissione non sia in possesso, al momento della domanda, di elementi probatori sufficienti per constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE] in correlazione con il presunto cartello e che a nessuna impresa sia stata accordata l’immunità dall’ammenda in virtù del punto (8), lettera (a) in correlazione con il presunto cartello. Per qualificarsi, l’impresa deve essere la prima che fornisca elementi probatori contemporanei, incriminanti, riguardanti il presunto cartello, nonché una dichiarazione ufficiale comprendente il tipo d’informazioni precisato al punto (9), lettera (a), i quali consentano alla Commissione di constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE].

(12) Oltre alle condizioni di cui ai punti (8), lettera (a), (9) e (10) oppure al punto (8), lettera (b) e al punto 11, per qualificarsi ai fini dell’immunità dall’ammenda devono essere soddisfatte in ogni caso tutte le seguenti condizioni:

(a) L’impresa deve cooperare effettivamente (...), integralmente, su base continua e sollecitamente, dal momento in cui presenta la domanda e per tutto il corso del procedimento amministrativo (...)».

5 Ai sensi dei punti da 23 a 26 della comunicazione sulla clemenza del 2006, contenuti nel titolo III della medesima, intitolato «Riduzione dell’ammenda»:

«(23) Le imprese che rivelano la loro partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sull[’Unione], ma che non soddisfano i requisiti indicati nella precedente parte II, possono eventualmente beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda, rispetto a quello che altrimenti sarebbe loro inflitto.

(24) Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione. Inoltre, l’impresa deve soddisfare le condizioni cumulative indicate al punto (12), lettere (a), (b) e (c).

(25) Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi probatori forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di provare l’esistenza del presunto cartello. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione ritiene di norma che elementi probatori documentali risalenti al periodo cui si riferiscono i fatti abbiano maggior valore rispetto a elementi probatori venuti ad esistenza successivamente. Gli elementi probatori direttamente legati ai fatti in questione vengono in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto. Allo stesso modo, sul valore degli elementi probatori presentati influisce la misura in cui altre fonti li corroborano, il che è necessario per poterli ritenere affidabili come prove a carico delle altre imprese implicate nel caso: agli elementi probatori concludenti è attribuito maggior valore rispetto a elementi probatori quali le dichiarazioni, che devono essere corroborate in caso di contestazione.

(26) Nella decisione finale che adotta alla conclusione del procedimento amministrativo, la Commissione determina l’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda di cui beneficerà l’impresa, rispetto a quello che altrimenti le sarebbe stato imposto. Rispettivamente per

– la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 30-50%,

– la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 20-30%,

– le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del 20%.

Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione tiene conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 24 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato.

Se l’impresa che chiede una riduzione dell’ammenda è la prima a presentare elementi probatori concludenti ai termini del punto (25), che serviranno alla Commissione per accertare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

Fatti e decisione controversa

6 La Recylex, la Fonderie et Manufacture de Métaux, e la Harz-Metall (in prosieguo, congiuntamente: la «Recylex») sono società stabilite, rispettivamente, in Francia, in Belgio e in Germania, attive nel settore della produzione di piombo riciclato e di altri prodotti.

7 A seguito di una domanda di immunità dalle ammende presentata il 22 giugno 2012, ai sensi della comunicazione sulla clemenza del 2006, dalla Johnson Controls Inc., dalla Johnson Controls Tolling GmbH Co. KG e dalla Johnson Controls Recycling GmbH (in prosieguo, congiuntamente: la «JCI»), è stata avviata un’indagine nei confronti della Recylex, della JCI e di altri due gruppi di imprese, vale a dire la Campine NV e la...

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