YJ v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:381
Docket NumberC-130/20
Date12 May 2021
Celex Number62020CJ0130
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 maggio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli – Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato – Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE»

Nella causa C‑130/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna), con decisione del 4 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2020, nel procedimento

YJ

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per YJ, da L. Ripoll Sans, abogada;

– per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), da A.R. Trillo García e P. García Perea, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da C. Valero e I. Galindo Martín, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YJ e l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) (in prosieguo: l’«INSS») avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultimo di concedere a YJ un complemento di maternità nell’ambito della sua pensione anticipata.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il primo e il secondo considerando della direttiva 79/7 enunciano quanto segue:

«considerando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [(GU 1976, L 39, pag. 40)], prevede che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio [delle Comunità europee] adotterà, su proposta della Commissione [delle Comunità europee], disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità d’applicazione; che il trattato [CEE] non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo;

considerando che occorre attuare il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in primo luogo nei regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, d’invalidità, di vecchiaia, d’infortunio sul lavoro, di malattia professionale e di disoccupazione, nonché nelle disposizioni relative all’assistenza sociale nella misura in cui sono destinate a completare detti regimi o a supplirvi».

4 L’articolo 1 di tale direttiva così dispone:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».

5 Ai sensi dell’articolo 4 della suddetta direttiva:

«1. Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

– il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

– l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

– il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità».

6 In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;

b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli; l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli;

(...)».

Diritto spagnolo

7 L’articolo 60 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), nella...

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