Singapore Airlines Ltd and Singapore Airlines Cargo Pte Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:186
Date30 March 2022
Docket NumberT-350/17
Celex Number62017TJ0350
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

30 marzo 2022 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Principio del ne bis in idem – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata –– Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑350/17,

Singapore Airlines Ltd, con sede in Singapore (Singapore),

Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, con sede in Singapore,

rappresentate da J. Kallaugher, J.P. Poitras, solicitors, e J. Ruiz Calzado, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Dawes e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti, assistiti da C. Brown, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, D. Spielmann e I. Reine, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

II. Procedimento e conclusioni delle parti

60 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2017, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

61 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2017.

62 Le ricorrenti hanno depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2017.

63 La Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2018.

64 Il 24 aprile 2019, su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

65 Il 7 giugno 2019, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Queste ultime hanno risposto entro il termine impartito.

66 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 26 giugno 2019. In tale occasione, le ricorrenti hanno prodotto un nuovo documento che il Tribunale ha deciso di versare agli atti, pur riservando la questione della sua ricevibilità.

67 Con ordinanza del 31 luglio 2020, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), ritenendo di non essere sufficientemente edotto e che occorresse invitare le parti a presentare le loro osservazioni relativamente ad un argomento sul quale esse non avevano dibattuto, ha ordinato la riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura.

68 Le parti hanno risposto ad una serie di quesiti posti dal Tribunale il 4 agosto 2020 nel termine impartito e hanno poi presentato osservazioni sulle loro rispettive risposte.

69 Con decisione del 6 novembre 2020, il Tribunale ha nuovamente chiuso la fase orale del procedimento.

70 Le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata, in tutto o in parte, nella parte in cui le riguarda;

– inoltre, o in subordine, ridurre significativamente l’importo dell’ammenda loro inflitta;

– condannare la Commissione alle spese;

– adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie.

71 La Commissione chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– modificare l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti revocando loro il beneficio della riduzione generale del 50% e della riduzione generale del 15 % nell’ipotesi in cui il Tribunale statuisse che il fatturato proveniente dalla vendita di servizi di trasporto merci in entrata non potesse essere incluso nel valore delle vendite;

– condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

[omissis]

A. Sulle conclusioni di annullamento

[omissis]

6. Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto, di valutazione e di fatto nella constatazione della partecipazione delle ricorrenti allinfrazione unica e continuata

[omissis]

b) Sulla seconda parte, relativa ad una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la Commissione avrebbe constatato la partecipazione delle ricorrenti allinfrazione unica e continuata sui collegamenti intra-Unione prima del maggio 2004 e sui collegamenti Unione-Svizzera

519 Le ricorrenti fanno valere che i comportamenti anteriori al 1° maggio 2004 non possono essere opposti nei loro confronti per dimostrare che esse hanno partecipato ad un’infrazione in relazione ai collegamenti intra-Unione, al pari dei comportamenti in relazione ai collegamenti Unione-Svizzera, senza violare il principio del ne bis in idem, poiché la decisione del 9 novembre 2010 non aveva constatato la loro partecipazione a tale infrazione.

520 Secondo le ricorrenti, i principi derivanti dalla sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582), menzionati nei punti 1056 e 1057 della decisione impugnata, non dovrebbero condurre ad escludere il principio del ne bis in idem, poiché, da un lato, la sentenza del 16 dicembre 2015, Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo Pte/Commissione (T‑43/11, non pubblicata, EU:T:2015:989), non ha pronunciato l’annullamento della decisione del 9 novembre 2010 alla luce di un vizio puramente formale, ma di una violazione grave dei diritti della difesa e, dall’altro, la decisione impugnata ha una portata sostanzialmente più ampia di tale decisione.

521 La Commissione contesta l’argomenti delle ricorrenti.

522 Secondo costante giurisprudenza, il principio del ne bis in idem, enunciato anche all’articolo 50 della Carta, deve essere rispettato nei...

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