SP and CI v Všeobecná úverová banka a.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:845
Date09 November 2023
Docket NumberC-598/21
Celex Number62021CJ0598
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausola che riproduce una disposizione legislativa imperativa – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Clausola di scadenza anticipata del termine – Sindacato giurisdizionale – Proporzionalità rispetto agli inadempimenti contrattuali del consumatore – Articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Contratto garantito attraverso costituzione di ipoteca su un bene immobile – Vendita stragiudiziale dell’abitazione del consumatore»

Nella causa C‑598/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 13 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2021, nel procedimento

SP,

CI

contro

Všeobecná úverová banka a.s.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per SP e CI, da L. Riedl, advokát;

– per la Všeobecná úverová banka a.s., da M. Hrbek, advokát;

– per il governo slovacco, da B. Ricziová, successivamente da E.V. Drugda, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Goddin, R. Lindenthal e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della stessa, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifica in GU 2011, L 234, pag. 46), come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU 2011, L 296, pag. 35) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), nonché del principio di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, SP e CI e, dall’altro, la Všeobecná úverová banka a.s. (in prosieguo: la «VÚB»), un istituto bancario, in merito alla sospensione della realizzazione stragiudiziale dell’ipoteca immobiliare, costituita sulla loro abitazione, che garantisce il contratto di credito concluso tra tali parti.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 93/13

3 Il tredicesimo e il sedicesimo considerando della direttiva 93/13 sono così formulati:

«[C]onsiderando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono part[i]; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

(...)

considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi».

4 Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva:

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5 L’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva così recita:

«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

6 L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».

7 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Direttiva 2005/29

9 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto».

Direttiva 2008/48

10 Il considerando 10 della direttiva 2008/48 così recita:

«Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa (...)».

11 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola:

«La presente direttiva non si applica ai:

a) contratti di credito garantiti da un’ipoteca oppure da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili».

Diritto slovacco

Codice civile

12 L’articolo 53 dello zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (legge n. 40/1964 sul codice civile), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), disciplina le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Tale articolo, al paragrafo 9, prevede quanto segue:

«In caso di adempimento di un contratto concluso con un consumatore mediante pagamenti rateali, il professionista non può esercitare il diritto conferitogli dall’articolo 565 del codice civile prima di tre mesi dal ritardo nel pagamento di una delle rate e previa comunicazione al consumatore almeno 15 giorni prima dell’esercizio di tale diritto».

13 L’articolo 54, paragrafo 1, del codice civile dispone quanto segue:

«Le clausole contrattuali previste in un contratto concluso con un consumatore non possono discostarsi dalla presente legge a danno del consumatore. Il consumatore, in particolare, non può rinunciare in anticipo ai diritti conferitigli dalla presente legge o da disposizioni speciali a tutela del...

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