SR v EW.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:427
Docket NumberC-196/21
Date02 June 2022
Celex Number62021CJ0196
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

2 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 5 – Traduzione dell’atto – Presa in carico delle spese di traduzione da parte del ricorrente – Nozione di “richiedente” – Notifica, su iniziativa del giudice adito, di atti giudiziari all’attenzione di intervenienti nel procedimento»

Nella causa C‑196/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Ilfov (Tribunale superiore di Ilfov, Romania), con decisione del 4 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2021, nel procedimento

SR

contro

EW,

con l’intervento di:

FB,

CX,

IK,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per EW, da S. Dumitrescu, avocată;

– per il governo rumeno, da E. Gane, L.-E. Baţagoi e A. Wellman, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e N. Vincent, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da Z. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Biolan e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SR ed EW in merito allo scioglimento consensuale del loro matrimonio nonché all’attribuzione e all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio minore.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dei considerando da 2 a 4 del regolamento n. 1393/2007:

«(2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(3) Con un atto del 26 maggio 1997 il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l’adozione secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell’ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione.

(4) Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [GU 2000, L 160, pag. 37]. Il contenuto di tale regolamento si basa sostanzialmente sulla convenzione».

4 L’articolo 2 di tale regolamento enuncia quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati “organi mittenti”, competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati “organi riceventi”, competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

(...)».

5 L’articolo 5 di detto regolamento così dispone:

«1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa».

6 L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) una lingua compresa dal destinatario; oppure

b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione».

Diritto rumeno

7 L’articolo 61 della Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010, recante il codice di procedura civile), del 1º luglio 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 247 del 10 aprile 2015), così dispone:

«1. Chiunque abbia interesse può intervenire in un procedimento pendente tra le parti originarie.

(...)

3. L’intervento è adesivo quando mira unicamente a sostenere la difesa di una delle parti».

8 L’articolo 64 di detta legge prevede quanto segue:

«1. Il giudice trasmette alle parti l’istanza d’intervento e copie dei documenti ad essa allegati.

2. Dopo aver sentito l’interveniente e le parti, il giudice decide in merito alla ricevibilità, in linea di principio, dell’intervento, con provvedimento motivato.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 SR ed EW sono, rispettivamente, la madre e il padre di un minore.

10 In data non precisata nella decisione di rinvio, SR ed EW hanno entrambi presentato, dinanzi alla Judecătoria Buftea (Tribunale di primo grado di Buftea, Romania), una domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del loro matrimonio nonché l’attribuzione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e la definizione delle sue modalità di esercizio.

11 Con sentenza del 4 luglio 2016, tale giudice ha disposto lo scioglimento consensuale del matrimonio di SR ed EW. Esso ha altresì fissato la residenza del minore presso il domicilio della madre e ha deciso che la potestà genitoriale...

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