Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 14 July 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:585
Date14 July 2022
Celex Number62020CC0439
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 14 luglio 2022(1)

Cause riunite C439/20 P e C441/20 P

Commissione europea

contro

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (C439/20 P)

e

Consiglio dell’Unione europea

contro

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd,

(C441/20 P)

«Impugnazione – Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese – Regolamento (UE) 2016/1036Articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10 e articolo 10, paragrafo 5Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10 e articolo 16, paragrafo 5 – Violazione di un impegno – Effetto della revoca dell’accettazione di un impegno – Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 1238/2013 e 1239/2013 – Ricevibilità di un’eccezione d’illegittimità – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Annullamento di fatture corrispondenti all’impegno»






1. A seguito della revoca da parte della Commissione dell’accettazione di un impegno, per violazione di tale impegno da parte del produttore‑esportatore che l’ha assunto, i dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti si applicano alle importazioni corrispondenti all’impegno violato effettuate sin dal momento della loro istituzione, oppure si applicano solo alle importazioni successive alla revoca dell’impegno? In tale contesto, può la Commissione annullare le fatture relative alle importazioni corrispondenti all’impegno violato e ordinare alle autorità nazionali la riscossione dei dazi definitivi per tali importazioni?

2. Sono queste, in sostanza, le questioni principali che si pongono nelle presenti cause riunite relative a due impugnazioni proposte rispettivamente dalla Commissione europea, nella causa C‑439/20, e dal Consiglio dell’Unione europea, nella causa C‑441/20 P (2) (in prosieguo, congiuntamente: «le istituzioni»), con cui queste chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 luglio 2020, Jiangsu Seraphim Solar System/Commissione (T‑110/17, EU:T:2020:315, in prosieguo: la «sentenza impugnata») che ha accolto il ricorso presentato dalla società Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (in prosieguo: «Jiangsu») volto a richiedere l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (3) (in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui la riguardava.

I. Contesto normativo

3. Alla data del regolamento controverso, l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione era disciplinata dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (4) (in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»).

4. L’articolo 8 di tale regolamento, rubricato «Impegni», disponeva quanto segue nei suoi paragrafi 1, 9 e 10:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 15, paragrafo 2, accettare l’offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata. (…)

9. In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, l’accettazione dell’impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l’esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l’impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. (…)

10. A norma dell’articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l’impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l’inchiesta nella quale è stato assunto l’impegno non sia ancora conclusa».

5. L’articolo 10, dello stesso regolamento, rubricato «Retroattività», disponeva quanto segue al suo paragrafo 5:

«In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell’Unione prima della violazione o della revoca dell’impegno».

6. Alla data del regolamento controverso, l’adozione di misure antisovvenzioni da parte dell’Unione era disciplinata dal regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (5) (in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base»).

7. Il regolamento antisovvenzioni di base contiene disposizioni relative agli impegni e alla retroattività redatte in termini sostanzialmente identici alle corrispondenti disposizioni del regolamento antidumping di base. Così, in particolare, l’articolo 13, paragrafi 1, primo e secondo comma, 9 e 10, nonché l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, corrispondono, nella sostanza, rispettivamente all’articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafi 9 e 10, nonché all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (in prosieguo, i due regolamenti saranno menzionati congiuntamente come: i «regolamenti di base») (6).

II. Fatti e regolamento controverso

8. Jiangsu è una società che fabbrica moduli fotovoltaici in silicio cristallino in Cina e li esporta verso l’Unione.

9. Dopo aver istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (in prosieguo: i «prodotti in questione») (7), mediante la decisione 2013/423/UE, del 2 agosto 2013 (8), la Commissione ha accettato un’offerta di impegno sui prezzi (in prosieguo: l’«impegno») presentata dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e di prodotti elettronici a nome, inter alia, di Jiangsu.

10. Il 2 dicembre 2013, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (9), che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei prodotti in questione. Lo stesso giorno, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (10), che ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tali prodotti.

11. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 prevedono, con la stessa formulazione quanto segue:

«2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

(…)

b) laddove la Commissione ritiri l’accettazione dell’impegno a norma [dei regolamenti di base] (11), con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno».

12. Mediante la decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013 (12), la Commissione ha confermato l’accettazione dell’impegno offerto dai produttori‑esportatori cinesi.

13. In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, le importazioni relative all’impegno e rientranti nella decisione di esecuzione 2013/707 sono esenti dai dazi antidumping e compensativi imposti da tali regolamenti.

14. Avendo tuttavia successivamente constatato la violazione dell’impegno da parte di Jiangsu, la Commissione ha adottato il regolamento controverso. Nell’articolo 1 di tale regolamento la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno, inter alia, per Jiangsu. Nell’articolo 2 dello stesso regolamento la Commissione, al paragrafo 1, ha annullato le fatture relative all’impegno di cui all’allegato 1 dello stesso regolamento e, al paragrafo 2, ha deciso che sono «riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 1239/2013».

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2017, Jiangsu ha proposto un ricorso di annullamento avverso l’articolo 2 del regolamento controverso. Tale ricorso si fondava su un motivo unico di ricorso relativo alla violazione di diverse disposizioni dei regolamenti di base, basato su un’eccezione di illegittimità sollevata ai sensi dell’articolo 277 TFUE avverso l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e l’articolo 2...

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