Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid and K. v B. and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:4
Date12 January 2023
Docket NumberC-323/21,C-325/21
Celex Number62021CJ0323
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati membri – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Scadenza – Trasferimento della competenza per l’esame della domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Possibilità per il richiedente d’invocare il trasferimento di competenza per l’esame della domanda»

Nelle cause riunite C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisioni del 19 maggio 2021, pervenute in cancelleria il 25 maggio 2021, nei procedimenti

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

B (C‑323/21),

F (C‑324/21),

e

K

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P. G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per B, da P. J. J. A. Hendriks, advocaat;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H. S. Gijzen e A. Hanje, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e J. Illouz, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D.G. Pintus, avvocato dello Stato;

– per il governo svizzero, da S. Lauper e N. Marville-Dosen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Cattabriga e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31, e rettifica in GU 2022, L 283, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2 Tali domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «segretario di Stato») e, rispettivamente, B e F, cittadini di paesi terzi, e, dall’altro, K, anch’egli cittadino di un paese terzo, e il Segretario di Stato, in merito a decisioni adottate da quest’ultimo dirette, da un lato, a respingere senza esame le domande di protezione internazionale presentate da B e K nonché a trasferire questi ultimi verso l’Italia e, dall’altro, a trattenere F ai fini dell’allontanamento.

Contesto normativo

3 I considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nella riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

4 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

5 L’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

6 L’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento così recita:

«Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente».

7 L’articolo 23, paragrafi da 1 a 3, del regolamento Dublino III così dispone:

«1. Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (...)

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (...).

3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata».

8 Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona».

9 L’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:

«Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».

10 L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1. Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo (...)

(...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

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