Tokin Corp. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:636
Docket NumberT-343/18
Date29 September 2021
Celex Number62018TJ0343
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

29 settembre 2021 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»

Nella causa T‑343/18,

Tokin Corp., con sede in Sendai (Giappone), rappresentata da C. Thomas, avvocato, e T. Yuen, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Cleenewerck de Crayencour, F. van Schaik e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 – Condensatori), nella parte in cui vengono inflitte ammende alla ricorrente e, in subordine, alla riduzione dell’importo di dette ammende,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, D. Gratsias, M. Kancheva, B. Berke e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

Fatti

Ricorrente e settore interessato

1 La ricorrente, la Tokin Corp., è una società con sede in Giappone che produce e vende condensatori elettrolitici al tantalio. Essa era conosciuta con il nome di NEC Tokin Corporation fino al 19 aprile 2017.

2 Dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2013, il capitale della ricorrente era detenuto al 100% dalla NEC Corp.

3 L’infrazione di cui trattasi riguarda i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio. I condensatori sono componenti elettrici che immagazzinano energia elettrostaticamente in un campo elettrico. I condensatori elettrolitici sono utilizzati in quasi tutti i prodotti elettronici, come personal computer, tablet, telefoni, climatizzatori, frigoriferi, lavatrici, prodotti automobilistici e apparecchi industriali. La clientela è quindi molto diversificata. I condensatori elettrolitici, e più specificamente quelli all’alluminio e al tantalio, sono prodotti per i quali il prezzo è un importante parametro competitivo.

Procedimento amministrativo

4 Il 4 ottobre 2013, la Panasonic e le sue società figlie hanno presentato alla Commissione europea una domanda di attribuzione di un numero d’ordine (il cosiddetto marker), ai sensi dei punti 14 e 15 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»), fornendo informazioni sull’esistenza di una presunta infrazione nel settore dei condensatori elettrolitici.

5 Il 28 marzo 2014, la Commissione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ha chiesto informazioni a diverse imprese operanti nel settore dei condensatori elettrolitici, in particolare alla ricorrente.

6 Il 21 maggio 2014, la ricorrente, insieme alla Nec, ha chiesto alla Commissione una riduzione dell’importo dell’ammenda conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 2006.

7 Il 4 novembre 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato, segnatamente, alla ricorrente.

8 I destinatari della comunicazione degli addebiti, tra cui la ricorrente, sono stati ascoltati dalla Commissione nell’audizione tenutasi dal 12 al 14 settembre 2016.

Decisione impugnata

9 Il 21 marzo 2018, la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 1768 final, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40136 – Condensatori) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Infrazione

10 Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore dei condensatori elettrolitici, cui hanno partecipato nove imprese o gruppi di imprese, vale a dire Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon, Sanyo (riferendosi a Sanyo e Panasonic insieme), Nec e la ricorrente, denominate collettivamente «NEC Tokin» (in prosieguo, congiuntamente: i «partecipanti al cartello») (punto 1 e articolo 1 della decisione impugnata).

11 La Commissione ha rilevato, in sostanza, che l’infrazione in questione aveva avuto luogo tra il 26 giugno 1998 e il 23 aprile 2012, nell’intero territorio del SEE, ed era consistita in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto il coordinamento delle politiche dei prezzi per quanto riguarda la fornitura di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio (punto 1 della decisione impugnata).

12 Il cartello era essenzialmente organizzato mediante riunioni multilaterali, che si tenevano generalmente in Giappone ogni mese o ogni due mesi al livello superiore della direzione vendite, e ogni sei mesi a livello di dirigenti, compresi i presidenti (punti 63, 68 e 738 della decisione impugnata).

13 Le riunioni multilaterali sono state inizialmente organizzate, tra il 1998 e il 2003, con il nome di «circolo del(i) condensatore(i) elettrolitico(i)», di «conferenza dei condensatori elettrolitici» o di «riunioni ECC». Esse sono state successivamente organizzate, tra il 2003 e il 2005, con il nome di «conferenza alluminio-tantalio», di «gruppo dei condensatori all’alluminio o al tantalio» o di «riunioni ATC». Infine, esse sono state organizzate, tra il 2005 e il 2012, con il nome di «gruppo ricerca di mercato» o di «gruppo marketing» (in prosieguo: «riunioni MK»). Parallelamente alle riunioni MK, e come complemento ad esse, tra il 2006 e il 2008 sono state organizzate riunioni «aumento dei costi» o «aumento dei condensatori» (in prosieguo: le «riunioni CUP») (punto 69 della decisione impugnata).

14 Oltre a tali riunioni multilaterali, i partecipanti al cartello intrattenevano altresì, secondo le esigenze, contatti bilaterali e trilaterali ad hoc (punti 63, 75 e 739 della decisione impugnata).

15 Nell’ambito degli scambi anticoncorrenziali, i partecipanti al cartello, in sostanza, si scambiavano informazioni sui prezzi e sui prezzi futuri praticati, sulle future riduzioni di prezzo e sulle forcelle di tali riduzioni, sull’offerta e sulla domanda, anche future, e, in alcuni casi, concludevano, attuavano e monitoravano accordi sui prezzi (punti 62, 715, 732 e 741 della decisione impugnata).

16 La Commissione ha ritenuto che il comportamento dei partecipanti al cartello costituisse una forma di accordo e/o di pratica concordata, che aveva un obiettivo comune, vale a dire evitare la concorrenza sui prezzi e coordinare il loro futuro comportamento in materia di vendita di condensatori elettrolitici, riducendo così l’incertezza sul mercato (punti 726 e 731 della decisione impugnata).

17 La Commissione ha concluso che questo comportamento aveva un oggetto anticoncorrenziale unico (punto 743 della decisione impugnata).

Responsabilità della ricorrente e della Nec

18 La Commissione ha affermato la responsabilità della ricorrente a causa della sua partecipazione diretta al cartello dal 29 gennaio 2003 al 23 aprile 2012, salvo per quanto riguarda le riunioni CUP [punti 944 e 1022 e articolo 1, lettera e), della decisione impugnata].

19 Inoltre, la Commissione ha affermato la responsabilità della Nec nella sua qualità di società madre, che deteneva l’intero capitale della ricorrente, per il periodo compreso tra il 1° agosto 2009 e il 23 aprile 2012, salvo per quanto riguarda le riunioni CUP [punti 945 e 1022 e articolo 1, lettera e), della decisione impugnata].

Ammende inflitte alla ricorrente

20 Ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della decisione impugnata vengono inflitte, da un lato, un’ammenda di EUR 5 036 000 alla ricorrente «in solido» con la Nec e, dall’altro, un’ammenda di EUR 8 814 000 alla ricorrente.

Calcolo dell’importo delle ammende

21 Nel calcolare l’importo delle ammende, la Commissione ha seguito la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») (punto 980 della decisione impugnata).

22 In primo luogo, per determinare l’importo di base delle ammende inflitte alla ricorrente, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006 (punto 989 della decisione impugnata).

23 La Commissione ha calcolato il valore delle vendite sulla base delle vendite di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio fatturate a clienti nel SEE (punto 990 della decisione impugnata).

24 Inoltre, la Commissione ha calcolato il valore rilevante delle vendite separatamente per le due categorie di prodotti, ossia i condensatori elettrolitici all’alluminio e i condensatori elettrolitici al tantalio, e ha applicato loro coefficienti moltiplicatori diversi a seconda della durata (punto 991 della decisione impugnata).

25 Per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha adottato un coefficiente moltiplicatore per la durata di 9,23, corrispondente al periodo tra il 29 gennaio 2003 e il 23 aprile 2012 (punto 1007, tabella 1, della decisione impugnata).

26 La Commissione ha fissato...

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