Viagogo AG v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni and Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:350
Date27 April 2023
Docket NumberC-70/22
Celex Number62022CJ0070
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0070

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

27 aprile 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “prestatore stabilito” – Articolo 3, paragrafo 1 – Prestazione di servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito nel territorio di uno Stato membro – Società stabilita nel territorio della Confederazione svizzera – Inapplicabilità ratione personae – Articolo 56 TFUE – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone – Ambito di applicazione – Divieto di restrizioni a prestazioni di servizi transfrontaliere non eccedenti una durata di 90 giorni per anno civile – Prestazioni di servizi in Italia di durata superiore a 90 giorni – Inapplicabilità ratione personae – Articolo 102 TFUE – Assenza di qualsiasi elemento nella decisione di rinvio che permetta di stabilire un nesso tra la controversia di cui al procedimento principale e un eventuale abuso di posizione dominante – Irricevibilità»

Nella causa C‑70/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 27 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 2022, nel procedimento

Viagogo AG

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM),

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),

nei confronti di:

Ticketone SpA,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Viagogo AG, da E. Apa, E. Foco, M.V. La Rosa, E. Marasà, M. Montinari e I. Picciano, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da R. Guizzi e F. Varrone, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da M. Angeli, S. Kalėda, U. Małecka e L. Malferrari, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione degli articoli 3, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), letti in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, e, dall’altro, sull’interpretazione degli articoli 102 e 106 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Viagogo AG, una società con sede a Ginevra (Svizzera), all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (Italia) e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Italia), in merito ad una sanzione pecuniaria di EUR 3700000 inflitta alla Viagogo dall’AGCOM.

Contesto giuridico

Accordo CE‑Svizzera

3

La Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, hanno firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo (Lussemburgo) sette accordi, tra cui l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«Accordo CE‑Svizzera»). Mediante la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom) (GU 2002, L 114, pag. 1), tali accordi sono stati approvati a nome della Comunità. Essi sono entrati in vigore il 1o giugno 2002.

4

L’articolo 1 dell’Accordo CE‑Svizzera, intitolato «Obiettivo», così dispone:

«Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

(…)

b)

agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata (…)».

5

L’articolo 5 dell’Accordo CE‑Svizzera, intitolato «Presta[tore] di servizi», è redatto nei termini che seguono:

«1. Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (…), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

(…)».

6

Ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo CE‑Svizzera, intitolato «Allegati e protocolli», gli allegati e i protocolli di tale accordo costituiscono parte integrante di quest’ultimo.

7

L’articolo 17 dell’allegato I dell’Accordo CE‑Svizzera, intitolato «Presta[tore] di servizi», enuncia quanto segue:

«Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:

a)

qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

(…)».

8

Ai sensi dell’articolo 18 di tale allegato, le disposizioni dell’articolo 17 dell’allegato stesso si applicano alle società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità o della Confederazione svizzera e che abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o la loro sede di attività principale nel territorio di una parte contraente.

9

L’articolo 21 di detto allegato recita:

«1. La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lettera a), del presente Allegato – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive –, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

(…)».

Diritto dell’Unione

10

Il considerando 19 della direttiva 2000/31 enuncia quanto segue:

«Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l’insediamento in pianta stabile. (…) Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. (…)»

11

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», è così formulato:

«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato [interno] garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

(…)

4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali».

12

L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», recita:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37)], come modificata dalla direttiva 98/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18)];

b)

“prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;

c)

“prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;

(…)».

13

L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Mercato interno», stabilisce quanto segue:

«1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

(…)».

Diritto italiano

14

La legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (supplemento ordinario alla GURI n. 297, del 21 dicembre 2016), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 2016»), contiene un articolo 1, il cui comma 545 dispone quanto segue:

«Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto...

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