VX and AT v Gemeinde Ummendorf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:988
Date14 December 2023
Docket NumberC-456/22
Celex Number62022CJ0456
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Nozione di “danno immateriale” – Pubblicazione online, contenente dati personali, dell’ordine del giorno della riunione di un consiglio comunale – Pubblicazione senza il consenso degli interessati – Domanda di tali interessati a fini di risarcimento del danno immateriale»

Nella causa C‑456/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), con decisione del 30 giugno 2022, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2022, nel procedimento

VX,

AT

contro

Gemeinde Ummendorf,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Piçarra, M. Safjan, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per AT e VX, da O. Leuze, Rechtsanwalt;

– per la Gemeinde Ummendorf, da A. Staudacher, Rechtsanwalt;

– per l’Irlanda, da M. Browne, A. Joyce e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;

– per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, M. Heller e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, due persone fisiche, AT e VX, e, dall’altro, la Gemeinde Ummendorf (comune di Ummendorf, Germania), in merito alla concessione di un risarcimento danni, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, a titolo di risarcimento per le sofferenze patite (pretium doloris) che tali persone affermano di aver subito a causa della divulgazione, senza il loro consenso, dei loro dati personali sul sito Internet di detto comune.

Contesto normativo

3 Il considerando 146, frasi prima, seconda e quinta, del RGPD è così formulato:

«Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento (...). Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. (...) Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito (...)».

4 L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:

«I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”)».

5 L’articolo 82 di detto regolamento, intitolato «Diritto al risarcimento e responsabilità», al paragrafo 1 così prevede:

«Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6 Il 19 giugno 2020 il comune di Ummendorf ha pubblicato su Internet, senza il consenso dei ricorrenti nel procedimento principale, l’ordine del giorno di una riunione del consiglio comunale, in cui figuravano più volte i loro nomi, nonché una sentenza pronunciata dal Verwaltungsgericht...

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