F C C y M A B contra Caixabank SA, anciennement Bankia SA.

JurisdictionEuropean Union
Date25 April 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

25 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione»

Nella causa C‑484/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona, Spagna), con decisione del 22 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2021, nel procedimento

F C C,

M A B

contro

Caixabank SA, già Bankia SA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per F C C e M A B, da I. Fernández Grañeda, F. Gómez Hidalgo Terán e J. Zaera Herrera, abogados;

– per la Caixabank SA, da J. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, J. Rodríguez Cárcamo e E. Valencia Ortega, abogados;

– per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, F C C e M A B, due consumatori, e, dall’altro, la Caixabank SA, già Bankia SA, un istituto di credito, in merito a una domanda di restituzione di somme pagate a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo è stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto spagnolo

5 L’articolo 121-20 della Ley 29/2002, primera Ley del Código Civil de Cataluña (legge 29/2002, prima legge del codice civile della Catalogna), del 30 dicembre 2002 (BOE n. 32, del 6 febbraio 2003; in prosieguo: il «codice civile catalano»), prevede quanto segue:

«Azioni di qualsiasi natura si prescrivono dopo dieci anni, salvo che il corrispondente diritto sia stato già acquisito per usucapione o che il presente codice o le leggi speciali dispongano diversamente».

6 L’articolo 121-23, paragrafo 1, del codice civile catalano così dispone:

«Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui, una volta nata ed esercitabile l’azione, chi ne è titolare conosce o può ragionevolmente conoscere le condizioni su cui essa si fonda e il soggetto nei confronti della quale può essere esercitata».

7 Ai sensi dell’articolo 121-11 di tale codice:

«Costituiscono cause di interruzione della prescrizione:

a) la proposizione dell’azione dinanzi a un organo giurisdizionale, anche se è stata respinta per vizi procedurali;

b) l’avvio di un procedimento arbitrale relativo al credito o il deposito della domanda di designazione degli arbitri da parte del giudice;

c) il reclamo extragiudiziale del credito;

d) il riconoscimento del diritto o la rinuncia alla prescrizione da parte della persona alla quale il credito può essere opposto durante il periodo di prescrizione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 Le parti nel procedimento principale avevano concluso un contratto di mutuo ipotecario nel 2007. Dato che la clausola di tale contratto che imponeva ai ricorrenti nel procedimento principale il pagamento di tutte le spese relative alla costituzione dell’ipoteca (in prosieguo: la «clausola relativa alle spese») è stata annullata con una sentenza dello Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona, Spagna) del 2 maggio 2019, le somme versate a titolo di spese notarili sono state restituite ai ricorrenti nel procedimento principale.

9 Il 23 febbraio 2021 questi ultimi hanno proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, lo Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona, Spagna), chiedendo il rimborso delle somme versate a titolo della clausola relativa alle spese per quanto riguarda l’imposta di registro e le spese per servizi di gestione, per un importo di EUR 295,36.

10 Dinanzi al giudice del rinvio, la Caixabank sostiene che l’azione dei ricorrenti nel procedimento principale è prescritta. A suo avviso, il termine di prescrizione, che conformemente al codice civile catalano è di dieci anni, ha iniziato a decorrere al momento della costituzione dell’ipoteca nel 2007, quando sono stati versati gli importi il cui rimborso è oggetto del procedimento principale.

11 Dal canto loro, i ricorrenti nel procedimento principale affermano che, in forza di quanto emerge dalla sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313), il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere solo nel momento in cui la nullità della clausola relativa alle spese è stata constatata dallo Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona). Essi aggiungono che, nella sentenza della Corte del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance (da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), la Corte ha dichiarato che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere al momento della conclusione del contratto.

12 Secondo il giudice del rinvio, si pone la questione di stabilire in quale momento si ritiene che il consumatore sia a conoscenza dei fatti su cui si fonda l’azione per il rimborso delle somme versate a titolo della clausola annullata. A suo avviso, non vi è alcun dubbio che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sarebbero rispettati, così come, pertanto, il principio di effettività del diritto dell’Unione, se il dies a quo del termine di prescrizione fosse fissato al momento della dichiarazione di nullità della clausola relativa alle spese. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, potrebbe anche trattarsi, in modo più discutibile, della data in cui il consumatore in questione ha proceduto al pagamento di tali somme o della data in cui il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha pronunciato una sentenza che dichiara abusiva una clausola standardizzata la cui portata sia equivalente a quella della clausola relativa alle spese.

13 Infine, il giudice del rinvio considera che, se il dies a quo del termine di prescrizione fosse fissato al momento del pagamento delle spese, l’azione sarebbe in tal caso prescritta e i consumatori non potrebbero ottenere il rimborso delle somme indebite. Per contro, se il dies a quo del termine di prescrizione dovesse essere fissato alla data della suddetta sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), ossia il 23 dicembre 2015, o a quella in cui una decisione giudiziaria ha dichiarato la nullità della clausola relativa alle spese, nella fattispecie il 2 maggio 2019, il termine di prescrizione di dieci anni non sarebbe ancora scaduto ed essi potrebbero ancora essere risarciti del loro danno.

14 In tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 che il termine di prescrizione di un’azione per far valere le conseguenze economiche di una clausola abusiva, come quella sulle spese, inizi a decorrere prima che detta clausola sia stata dichiarata nulla in quanto abusiva.

2) Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 far decorrere il termine di prescrizione di una [tale azione] dalla data in cui un tribunale con capacità di dettare giurisprudenza, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), indichi che una determinata clausola è abusiva, indipendentemente dal fatto che il consumatore interessato conosca o meno il contenuto di tale sentenza.

3) Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo...

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