1999/2/EC: Commission Decision of 15 December 1998 amending Decision 98/407/EC concerning certain protective measures with regard to bivalve molluscs and fishery products originating or proceeding from Turkey (notified under document number C(1998) 4108) (Text with EEA relevance)

Published date05 January 1999
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 1, 05 January 1999
EUR-Lex - 31999D0002 - IT

1999/2/CE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1998 recante modifica della decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia [notificata con il numero C(1998) 4108] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 05/01/1999 pag. 0005 - 0005


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1998 recante modifica della decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia [notificata con il numero C(1998) 4108] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/2/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che in seguito ad un sopralluogo effettuato in Turchia da ispettori veterinari la Commissione ha adottato la decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia (3);

considerando che le misure protettive adottate e le garanzie fornite dalle autorità turche consentono di autorizzare la ripresa delle importazioni di molluschi bivalvi, in qualsiasi forma, originari o provenienti dalla Turchia;

considerando che, tuttavia, le garanzie sanitarie fornite dalle autorità turche non consentono di autorizzare la ripresa delle importazioni di molluschi bivalvi in qualsiasi forma, originari o provenienti della Turchia;

considerando che occorre pertanto modificare la decisione 98/407/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/407/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini originari o provenienti dalla Turchia.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo...

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