1999/2/EC: Commission Decision of 15 December 1998 amending Decision 98/407/EC concerning certain protective measures with regard to bivalve molluscs and fishery products originating or proceeding from Turkey (notified under document number C(1998) 4108) (Text with EEA relevance)
Published date | 05 January 1999 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 1, 05 January 1999 |
1999/2/CE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1998 recante modifica della decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia [notificata con il numero C(1998) 4108] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 05/01/1999 pag. 0005 - 0005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1998 recante modifica della decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia [notificata con il numero C(1998) 4108] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/2/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,
considerando che in seguito ad un sopralluogo effettuato in Turchia da ispettori veterinari la Commissione ha adottato la decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia (3);
considerando che le misure protettive adottate e le garanzie fornite dalle autorità turche consentono di autorizzare la ripresa delle importazioni di molluschi bivalvi, in qualsiasi forma, originari o provenienti dalla Turchia;
considerando che, tuttavia, le garanzie sanitarie fornite dalle autorità turche non consentono di autorizzare la ripresa delle importazioni di molluschi bivalvi in qualsiasi forma, originari o provenienti della Turchia;
considerando che occorre pertanto modificare la decisione 98/407/CE;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 98/407/CE è modificata come segue:
1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini originari o provenienti dalla Turchia.»
2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo...
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