1999/51/EC: Council Decision of 21 December 1998 on the promotion of European pathways in work-linked training, including apprenticeship

Published date22 January 1999
Subject MatterEducation, vocational training and youth,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 17, 22 January 1999
EUR-Lex - 31999D0051 - IT

1999/51/CE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 22/01/1999 pag. 0045 - 0050


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (1999/51/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi, favorendo in particolare la mobilità delle persone in formazione ed escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

(2) considerando che con la decisione 63/266/CEE (4) il Consiglio ha stabilito i principi generali e ha fissato alcuni obiettivi fondamentali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale; che con la decisione 94/819/CE (5) esso ha adottato il programma d'azione Leonardo da Vinci per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea;

(3) considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto alla Commissione di intraprendere uno studio sul ruolo dell'apprendistato nella creazione di posti di lavoro; che il ruolo importante dell'apprendistato è stato messo in evidenza dalla Commissione con la comunicazione «Promuovere la formazione in apprendistato in Europa»;

(4) considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1979 relativa alla formazione in alternanza dei giovani (6), gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di legami effettivi tra la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro;

(5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 (7) invita gli Stati membri a promuovere la trasparenza delle certificazioni della formazione professionale;

(6) considerando che nelle conclusioni adottate il 6 maggio 1998 (8) relative al Libro bianco della Commissione «Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva» il Consiglio insiste sulla necessaria cooperazione tra la scuola e l'impresa; che negli «Orientamenti in materia di occupazione per il 1998» (9) e per il 1999 si chiede agli Stati membri di migliorare le prospettive occupazionali per i giovani, offrendo loro qualifiche rispondenti alle esigenze del mercato; che, in tale contesto, il Consiglio invita gli Stati membri, se necessario, ad istituire sistemi di apprendistato o a svilupparli;

(7) considerando che gli istituti preposti alla formazione, da un lato, e le imprese, dall'altro, possono costituire spazi complementari per l'acquisizione di conoscenze e di competenze generali, tecniche, sociali e personali; che, in tale prospettiva, la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, contribuisce significativamente ad un migliore inserimento sociale e professionale nella vita attiva e nel mercato del lavoro; che essa può andare a beneficio di varie categorie di persone e dei vari livelli d'istruzione e di formazione, ivi compresi i tipi d'istruzione superiore;

(8) considerando che la risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla qualità e l'interesse della formazione professionale (10) sottolinea l'importanza della formazione alternata a periodi di lavoro e la necessità di intensificare i periodi di formazione professionale in altri Stati membri, nonché di inserire tali periodi nei programmi nazionali di formazione professionale;

(9) considerando che, allo scopo di promuovere tale mobilità, è auspicabile istituire un documento denominato «Europass-Formazione» che comprovi, a livello comunitario, il periodo o i periodi di formazione svolti in un altro Stato membro;

(10) considerando che occorre assicurarsi della qualità di tali periodi di...

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