1999/751/EC: Commission Decision of 4 November 1999 authorising certain Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of seed potatoes originating in Canada (notified under document number C(1999) 3541) (Only the Spanish, Greek, Italian and Portuguese texts are authentic)

Published date20 November 1999
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 299, 20 November 1999
EUR-Lex - 31999D0751 - IT

1999/751/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada [notificata con il numero C(1999) 3541] (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 20/11/1999 pag. 0036 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1999

che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada

[notificata con il numero C(1999) 3541]

(I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(1999/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dall'Italia e dal Portogallo,

considerando quanto segue:

(1) a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

(2) la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;

(3) in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni dal Canada;

(4) con le decisioni 96/6/CE(3), 97/89/CE(4), 98/92/CE(5) e 1999/50/CE(6), la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di "zona esente", subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio di propagazione di organismi nocivi; l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1999; la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di "zona esente";

(5) è noto che il Canada non è ancora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, né dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff] Davis et al.;

(6) secondo informazioni fornite dal Canada, risulta che tale paese ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province New Brunswick e Isola Principe Edoardo; vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sia risultato ampiamente efficace in talune zone dell'isola Principe Edoardo e del New Brunswick: nel 1998 non sono stati registrati casi della malattia in questione nelle colture di tuberi-seme di patata delle province summenzionate, né le analisi di laboratorio hanno rivelato la presenza di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in partite di patate provenienti dalle province in questione; nei campioni prelevati dai tuberi-seme di patata originari dell'isola Principe Edoardo e del New Brunswick e introdotti conformemente alla decisione 1999/50/CE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; non è stato pertanto dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di "zona esente" nell'isola Principe Edoardo e nel New Brunswick e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

(7) si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche;

(8) la Commissione provvederà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia imposte dalle suddette condizioni tecniche, nonché per valutare il funzionamento del sopraccitato principio di "zona...

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