2000/426/EC: Commission Decision of 26 June 2000 amending Decision 1999/659/EC fixing an indicative allocation by Member State of the allocations under the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Guarantee Section for rural development measures for the period 2000 to 2006 (notified under document number C(2000) 1648)

Published date06 July 2000
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 165, 06 July 2000
EUR-Lex - 32000D0426 - IT

2000/426/CE: Decisione della Commissione, del 26 giugno 2000, recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(2000) 1648]

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 06/07/2000 pag. 0033 - 0035


Decisione della Commissione

del 26 giugno 2000

recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006

[notificata con il numero C(2000) 1648]

(2000/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione 1999/659/CE(2), la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali concessi agli Stati membri per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG, sezione garanzia, relativamente al periodo 2000-2006.

(2) Per esigenze di chiarezza e trasparenza, occorre precisare quali spese sono coperte dagli stanziamenti concessi agli Stati membri in virtù di tale decisione.

(3) Le misure d'accompagnamento contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio(3), abrogati il 1o gennaio 2000, continuano a beneficiare dei pagamenti del FEAOG, sezione garanzia, per gli esercizi finanziari 2000 e seguenti. Gli stanziamenti concessi agli Stati membri per il periodo 2000-2006 coprono pure queste spese.

(4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2761/1999(5), precisa che sono prese in considerazione per l'esercizio "n" le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre dell'anno "n - 1"...

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