2001/31/EC: Commission Decision of 20 December 2000 modifying Decision 2000/159/EC on the provisional approval of residue plans of third countries according to Council Directive 96/23/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 3992)

Published date12 January 2001
Date of Signature30 March 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 8, 12 January 2001
EUR-Lex - 32001D0031 - IT 32001D0031

2001/31/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3992]

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0040 - 0046


Decisione della Commissione

del 20 dicembre 2000

che modifica la decisione 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 3992]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/31/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(1), in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(2) modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(3), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. Per questo motivo, devono essere approvati e periodicamente aggiornati piani di sorveglianza dei residui.

(2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno i paesi terzi devono presentare alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per l'anno in corso e i risultati relativi all'anno precedente.

(3) La decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, stabilisce anche le modalità per la modifica degli elenchi di stabilimenti riconosciuti nei paesi terzi(4).

(4) La decisione 2000/159/CE...

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