2002/173/EC: Commission Decision of 25 February 2002 prolonging the period of validity of Decision 1999/427/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 463)

Published date27 February 2002
Date of Signature06 December 2002
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 56, 27 February 2002
EUR-Lex - 32002D0173 - IT

2002/173/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2002, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/427/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 463]

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 27/02/2002 pag. 0033 - 0033


Decisione della Commissione

del 25 febbraio 2002

che proroga il periodo di validità della decisione 1999/427/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie

[notificata con il numero C(2002) 463]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/173/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primaria importanza.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.

(3) Con la decisione 1999/427/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie che, in conformità dell'articolo 3, scadono il 31 maggio 2002.

(4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno...

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