2002/173/EC: Commission Decision of 25 February 2002 prolonging the period of validity of Decision 1999/427/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 463)
Published date | 27 February 2002 |
Date of Signature | 06 December 2002 |
Subject Matter | Environment,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 56, 27 February 2002 |
2002/173/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2002, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/427/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 463]
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 27/02/2002 pag. 0033 - 0033
Decisione della Commissione
del 25 febbraio 2002
che proroga il periodo di validità della decisione 1999/427/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie
[notificata con il numero C(2002) 463]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/173/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primaria importanza.
(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.
(3) Con la decisione 1999/427/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie che, in conformità dell'articolo 3, scadono il 31 maggio 2002.
(4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno...
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