1999/427/EC: Commission Decision of 28 May 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers (notified under document number C(1999) 1377) (Text with EEA relevance)

Published date01 January 2003
Subject MatterConsumer protection,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 02 July 1999
EUR-Lex - 31999D0427 - IT 31999D0427

1999/427/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 1999, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie [notificata con il numero C(1999) 1377] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 02/07/1999 pag. 0038 - 0053


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie

[notificata con il numero C(1999) 1377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

(1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

(2) considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche del prodotto devono essere valutate in rapporto ai criteri specifici per gruppi di prodotti;

(3) considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 880/92, il marchio di qualità ecologica non deve essere assegnato in nessun caso a prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/73/CE della Commissione(3) e della direttiva 88/379/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CEE della Commissione(5), ma che può essere assegnato a prodotti che contengono tali sostanze o preparati, se i prodotti in questione rispondono alle finalità del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

(4) considerando che i detersivi per lavastoviglie contengono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle suddette direttive;

(5) considerando che i criteri ecologici stabiliti dalla presente decisione prevedono, in particolare, soglie e punteggi per limitare al minimo il contenuto di sostanze e preparati classificati come pericolosi nei detersivi cui può essere assegnato un marchio di qualità ecologica;

(6) considerando che i detersivi che rispettano tali criteri esercitano un minore impatto ambientale e sono conformi agli obiettivi del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica;

(7) considerando che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

(8) considerando che il comitato istituito con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 880/92 non ha formulato un parere sulle disposizioni previste in un progetto di decisione della Commissione;

(9) considerando che la Commissione ha quindi proposto queste misure al Consiglio il 27 gennaio 1999 secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 880/92;

(10) considerando che il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta;

(11) considerando che secondo l'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 800/92 la proposta deve ora essere adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" si intendono tutti i detersivi destinati esclusivamente all'impiego nelle lavastoviglie automatiche per uso domestico.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate rispetto ai criteri ecologici e di rendimento specifici di cui all'allegato e appendici I.A, I.B, II, III e IV.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici sono validi per un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all'adozione dei criteri.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è "15".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

(2) GU L 196 del 16.8.1967, pag.1.

(3) GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1.

(4) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14.

(5) GU L 265 del 18.10.1996, pag. 15.

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

I requisiti generali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 880/92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, e i criteri specifici stabiliti nel presente allegato si applicano all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie.

Questi criteri hanno l'obiettivo di promuovere:

- la riduzione dell'inquinamento idrico riducendo la quantità di detersivi usati e limitando la quantità di sostanze pericolose

- la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, riducendo il numero degli imballaggi primari e promuovendone il riutilizzo e/o la riciclabilità

- il risparmio di energia promuovendo l'uso di detersivi per il lavaggio a bassa temperatura

Inoltre, detti criteri sensibilizzano maggiormente i consumatori ai problemi dell'ambiente.

1. UNITÀ FUNZIONALE E DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

1.1. Unità funzionale

Per "unità funzionale" si intende la quantità di prodotto necessaria per lavare 12 coperti aventi un livello di sporcizia standard (definito sulla base di norme DIN o ISO).

1.2...

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