2002/279/EC: Commission Decision of 12 April 2002 amending Decision 2000/666/EC and Decision 2001/106/EC as regards the establishment of a model for lists of approved quarantine facilities or centres for imports of birds in the Member States (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1402)

Published date16 April 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 99, 16 April 2002
EUR-Lex - 32002D0279 - IT

2002/279/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2002, che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1402]

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 16/04/2002 pag. 0017 - 0021


Decisione della Commissione

del 12 aprile 2002

che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri

[notificata con il numero C(2002) 1402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/666/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/383/CE(4), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria e le condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame.

(2) Alcuni Stati membri hanno incontrato problemi pratici nell'applicazione delle condizioni d'importazione suddette, in particolare per quanto riguarda le procedure espletate al posto d'ispezione frontaliero, a causa della mancanza di informazioni sugli impianti o centri di quarantena riconosciuti negli altri Stati membri.

(3) È quindi necessario che gli Stati membri compilino e notifichino alla Commissione e agli Stati membri un elenco degli impianti e dei centri di quarantena riconosciuti.

(4) La decisione 2001/106/CE(5) ha stabilito un modello degli elenchi dei centri di raccolta di animali vivi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni negli Stati membri nonché le...

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