2002/33/EC: Commission Decision of 14 January 2002 on the use of two slaughterhouses, in accordance with Article 10(1)(b) of Council Directive 2001/89/EC, by Spain (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 76)

Published date16 January 2002
Date of Signature19 April 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 13, 16 January 2002
EUR-Lex - 32002D0033 - IT

2002/33/CE: Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2002, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 76]

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/2002 pag. 0035 - 0035


Decisione della Commissione

del 14 gennaio 2002

relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 76]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Nel dicembre 2001 le autorità veterinarie spagnole hanno denunciato focolai di peste suina classica in tre comuni limitrofi della provincia di Barcellona, in Catalogna.

(2) Conformemente all'articolo 10 della direttiva 2001/89/CE, una zona di protezione è stata immediatamente istituita intorno alle località in cui sono insorti i focolai.

(3) I trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione sono stati vietati.

(4) La Commissione ha adottato la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 2001/863/CE(2).

(5) La Spagna ha chiesto di poter utilizzare due macelli situati nella zona di protezione per la macellazione di suini provenienti dall'esterno della zona suddetta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna è autorizzata a utilizzare i macelli "Le Porc Gourmet" e "L'Escorxador Frigorific d'Osona (ESFOSA)" situati nella zona di protezione istituita nel dicembre 2001 attorno ai focolai di peste suina classica insorti nella provincia di Barcellona, in Catalogna, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- i suini...

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