2002/33/EC: Commission Decision of 14 January 2002 on the use of two slaughterhouses, in accordance with Article 10(1)(b) of Council Directive 2001/89/EC, by Spain (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 76)
Published date | 16 January 2002 |
Date of Signature | 19 April 2002 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 13, 16 January 2002 |
2002/33/CE: Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2002, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 76]
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/2002 pag. 0035 - 0035
Decisione della Commissione
del 14 gennaio 2002
relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2002) 76]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/33/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Nel dicembre 2001 le autorità veterinarie spagnole hanno denunciato focolai di peste suina classica in tre comuni limitrofi della provincia di Barcellona, in Catalogna.
(2) Conformemente all'articolo 10 della direttiva 2001/89/CE, una zona di protezione è stata immediatamente istituita intorno alle località in cui sono insorti i focolai.
(3) I trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione sono stati vietati.
(4) La Commissione ha adottato la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 2001/863/CE(2).
(5) La Spagna ha chiesto di poter utilizzare due macelli situati nella zona di protezione per la macellazione di suini provenienti dall'esterno della zona suddetta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Spagna è autorizzata a utilizzare i macelli "Le Porc Gourmet" e "L'Escorxador Frigorific d'Osona (ESFOSA)" situati nella zona di protezione istituita nel dicembre 2001 attorno ai focolai di peste suina classica insorti nella provincia di Barcellona, in Catalogna, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
- i suini...
To continue reading
Request your trial