2001/863/EC: Commission Decision of 5 December 2001 concerning certain protection measures relating to Classical Swine Fever in Spain (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4250)

Published date06 December 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 321, 06 December 2001
EUR-Lex - 32001D0863 - IT

2001/863/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4250]

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/12/2001 pag. 0038 - 0039


Decisione della Commissione

del 5 dicembre 2001

recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna

[notificata con il numero C(2001) 4250]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In Spagna si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.

(3) La Spagna ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3).

(4) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione deve adottare misure di protezione provvisorie.

(5) Le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi.

(6) La presente decisione sarà riesaminata in sede di comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna non spedisce suini a meno che gli animali:

a) provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato;

b) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni;

c) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione;

d) siano trasportati direttamente nell'azienda o nel macello di destinazione in veicoli ufficialmente sigillati, senza transitare per un centro di raduno. Il...

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