2002/8/EC: Commission Decision of 28 December 2001 laying down the methods for the genetic identification of pure-bred breeding animals of the bovine species and amending Decisions 88/124/EEC and 96/80/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4709)
Published date | 05 January 2002 |
Date of Signature | 01 February 2002 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 3, 05 January 2002 |
2002/8/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, che stabilisce i metodi per l'identificazione genetica dei bovini riproduttori di razza pura e che modifica le decisioni 88/124/CEE e 96/80/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4709]
Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2002 pag. 0053 - 0054
Decisione della Commissione
del 28 dicembre 2001
che stabilisce i metodi per l'identificazione genetica dei bovini riproduttori di razza pura e che modifica le decisioni 88/124/CEE e 96/80/CE
[notificata con il numero C(2001) 4709]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/8/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura(1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura(3), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 77/504/CEE autorizza la Commissione a stabilire le indicazioni che devono figurare sui certificati genealogici.
(2) La direttiva 87/328/CEE autorizza la Commissione ad adottare, in aggiunta all'analisi del gruppo sanguigno, altri metodi adeguati per l'identificazione genetica dei bovini maschi di razza pura ammessi alla riproduzione.
(3) La decisione 88/124/CEE della Commissione, del 21 gennaio 1988, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare(4), stabilisce che per la certificazione dello sperma e degli embrioni dei bovini riproduttori di razza pura occorrono dati relativi al gruppo sanguigno della vacca donatrice e del toro donatore.
(4) La decisione 96/80/CE della Commissione, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi agli ovuli di bovini riproduttori e le indicazioni che vi devono figurare(5), stabilisce che per la certificazione degli ovuli dei bovini riproduttori di razza pura occorrono dati relativi al gruppo sanguigno della vacca donatrice.
(5) L'analisi del gruppo sanguigno non è più il metodo prevalente per l'identificazione genetica degli...
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