2002/943/EC: Commission Decision of 28 November 2002 approving programmes for the eradication and monitoring of certain animal diseases and for the prevention of zoonoses presented by the Member States for the year 2003 (notified under document number C(2002) 4589)

Published date03 December 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 326, 03 December 2002
EUR-Lex - 32002D0943 - IT

2002/943/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003 [notificata con il numero C(2002) 4589]

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 03/12/2002 pag. 0012 - 0019


Decisione della Commissione

del 28 novembre 2002

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003

[notificata con il numero C(2002) 4589]

(2002/943/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2) Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione di talune malattie e la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi territori.

(3) Dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali(3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE(4).

(4) Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2002/799/CE della Commissione, del 14 ottobre 2002, relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e all'elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2003(5).

(5) Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(6) In virtù del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(6), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002(8), prevede programmi annuali di sorveglianza della scrapie negli ovini e nei caprini.

(8) La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(9) L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare una decisione della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

RABBIA

Articolo 1

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 175000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50000 EUR.

Articolo 3

1. l programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Finlandia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 35000 EUR.

Articolo 4

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 130000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 950000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70000 EUR.

CAPITOLO II

BRUCELLOSI BOVINA

Articolo 7

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 225000 EUR.

Articolo 8

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR.

Articolo 9

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000000 di EUR.

Articolo 10

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 750000 EUR.

Articolo 11

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1500000 EUR.

Articolo 12

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un...

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