2003/111/EC: Commission Decision of 18 February 2003 amending Decision 97/232/EC drawing up lists of third countries from which the Member States authorise imports of sheep and goats (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 508)

Published date19 February 2003
Date of Signature26 September 2003
Subject MatterVeterinary legislation,Sheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 45, 19 February 2003
EUR-Lex - 32003D0111 - IT 32003D0111

2003/111/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2003, recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 508]

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 19/02/2003 pag. 0025 - 0026


Decisione della Commissione

del 18 febbraio 2003

recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini

[notificata con il numero C(2003) 508]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/111/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/10/CE della Commissione(4), fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(2) La decisione 97/232/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2002/3/CE(6), stabilisce gli elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.

(3) In Ungheria la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni, nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e la vaccinazione vi è proibita da almeno tre anni. Tale paese soddisfa quindi le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE.

(4) L'Ungheria si impegna inoltre a rispettare le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e, pertanto, gli ovini e i caprini introdotti nelle aziende ungheresi devono soddisfare le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte I, punto D, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.

(5) L'Ungheria soddisfa pertanto le condizioni per essere riconosciuta ufficialmente indenne da...

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