2003/111/EC: Commission Decision of 18 February 2003 amending Decision 97/232/EC drawing up lists of third countries from which the Member States authorise imports of sheep and goats (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 508)
Published date | 19 February 2003 |
Date of Signature | 26 September 2003 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Sheepmeat and goatmeat |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 45, 19 February 2003 |
2003/111/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2003, recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 508]
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 19/02/2003 pag. 0025 - 0026
Decisione della Commissione
del 18 febbraio 2003
recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini
[notificata con il numero C(2003) 508]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/111/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/10/CE della Commissione(4), fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
(2) La decisione 97/232/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2002/3/CE(6), stabilisce gli elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.
(3) In Ungheria la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni, nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e la vaccinazione vi è proibita da almeno tre anni. Tale paese soddisfa quindi le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE.
(4) L'Ungheria si impegna inoltre a rispettare le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e, pertanto, gli ovini e i caprini introdotti nelle aziende ungheresi devono soddisfare le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte I, punto D, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.
(5) L'Ungheria soddisfa pertanto le condizioni per essere riconosciuta ufficialmente indenne da...
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