2003/610/EC: Commission Decision of 19 August 2003 amending Decision 1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 2944)

Published date20 August 2003
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 20 August 2003
EUR-Lex - 32003D0610 - IT

2003/610/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2944]

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/2003 pag. 0035 - 0035


Decisione della Commissione

del 19 agosto 2003

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2003) 2944]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 92/59/CEE, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(1), in particolare l'articolo 11 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE(2), la cui ultima modifica è stata introdotta con la decisione 2003/368/CE(3), fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.

(3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CEE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CEE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. Detta validità è destinata a scadere il 20 agosto 2003.

(4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti...

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