2004/665/EC: Commission Decision of 22 September 2004 concerning a baseline study on the prevalence of salmonella in laying flocks of Gallus gallus (notified under document number C(2004) 3512)

Published date30 September 2004
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 303, 30 September 2004
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30.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303/30

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus

[notificata con il numero C(2004) 3512]

(2004/665/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), dev’essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nelle popolazioni di galline ovaiole entro il 12 dicembre 2005.
(2) Per fissare tale obiettivo occorre che siano disponibili dati comparabili sulla diffusione della salmonella nelle popolazioni di galline ovaiole nei diversi Stati membri. Tali informazioni non sono disponibili, per cui occorre effettuare uno studio specifico per sorvegliare la diffusione della salmonella tra le galline ovaiole per un periodo di tempo appropriato, al fine di tener conto delle possibili variazioni stagionali.
(3) L’articolo 19 della decisione 90/424/CEE prevede che la Comunità intraprenda o aiuti gli Stati membri a prendere i provvedimenti tecnici e scientifici necessari per elaborare la legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.
(4) Lo studio fornirà le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. In considerazione dell’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella tra le galline ovaiole nei diversi Stati membri è opportuno che la Comunità fornisca un aiuto finanziario agli Stati membri affinché attuino i requisiti specifici dello studio. È da considerarsi adeguato un rimborso del 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio, con un tetto per ciascuna prova.
(5) In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3) i provvedimenti veterinari e fitosanitari adottati in conformità della normativa comunitaria sono finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
(6) Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.
(7) Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4).
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi dello studio e disposizioni d’indole generale

1. La Comunità intraprende uno studio tecnico volto a valutare la diffusione nell’intera Unione europea della Salmonella spp. tra le galline ovaiole (Gallus gallus) per la produzione di uova da tavola alla fine del loro periodo di produzione (in seguito denominato «lo studio»).

2. I risultati saranno utilizzati per fissare obiettivi comunitari in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

3. Lo studio si estenderà su un periodo di un anno a partire dal 1o ottobre 2004.

4. Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

5. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione e gli Stati membri cooperano in conformità degli articoli da 2 a 6.

Articolo 2

Estensione del campionamento

1. Il campionamento necessario per l’effettuazione dello studio è organizzato dagli Stati membri ed effettuato a partire dal 1o ottobre 2004 presso allevamenti che ospitano almeno 1 000 galline ovaiole. Se del caso, si può procedere a campionamento anche in allevamenti di dimensioni minori, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 5, concentrandosi di preferenza sugli allevamenti con più di 350 animali.

2. In ciascun allevamento prescelto è campionato un gruppo di animali dell’età adeguata.

3. Il campionamento è...

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