2005/63/EC: Commission Decision of 24 January 2005 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles (notified under document number C(2004) 2735)Text with EEA relevance
Published date | 28 January 2005 |
Date of Signature | 29 April 2005 |
Subject Matter | Environment,Approximation of laws,Technical barriers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 25, 28 January 2005 |
28.1.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 25/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2005
che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
[notificata con il numero C(2004) 2735]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/63/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE proibisce, tranne nei casi di cui all'allegato II e alle condizioni ivi specificate, l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) | Dal momento che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, dovrebbero essere disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli già immessi sul mercato alla data del 1o luglio 2003. Dovrebbe pertanto essere tollerato l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 per la riparazione dei veicoli in questione. |
(3) | Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/53/CE. |
(4) | Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'allegato II della direttiva 2000/53/CE, il testo del quinto trattino delle «Note» è sostituito dal testo seguente:
«— | ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (3).» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da...
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