2006/188/EC: Council Decision of 21 February 2006 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national and Council Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention

Published date08 March 2006
Subject MatterJustice and home affairs,Free movement of persons,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 66, 08 March 2006
8.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/37

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2006

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino

(2006/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, in nome della Comunità, un accordo con il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 (2) e del regolamento (CE) n. 2725/2000 (3).
(2) Tale accordo è stato firmato in nome della Comunità europea il 13 marzo 2005, fatta salva un’eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio del 13 giugno 2005.
(3) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(4) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TCE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino è approvato in nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

K. GASTINGER


(1) Parere espresso il 13.12.2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(3) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(4) La data di entrata in vigore dell’accordo è il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica delle parti contraenti.



8.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/38

ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

dall’altro,

AVUTO RIGUARDO alla partecipazione della Danimarca alla convenzione per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione europea, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, di seguito «convenzione di Dublino»;

AVUTO RIGUARDO all’articolo 12 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda ed il Regno di Norvegia relativo ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia;

RICONOSCENDO che il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di seguito «regolamento Dublino II», sostituisce la convenzione di Dublino;

CONSTATANDO che il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo è stato adottato il 2 settembre 2003;

CONSIDERANDO l’importanza del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, di seguito «regolamento Eurodac». Il regolamento Eurodac e il regolamento Dublino II sono di seguito denominati i «regolamenti»;

CONSTATANDO che il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 407/2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento Eurodac;

CONSIDERANDO il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («il protocollo sulla posizione della Danimarca») a norma del quale il regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac non sono vincolanti o applicabili in Danimarca;

INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni dei regolamenti, le loro future modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea;

SOTTOLINEANDO l’importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sull’ambito d’applicazione dei regolamenti o determinarne modifiche;

SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l’applicazione coerente dei regolamenti e del presente accordo;

AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del presente accordo, comprese le disposizioni dei regolamenti e qualunque misura di attuazione della Comunità costituente parte del presente accordo;

FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo...

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