2006/662/EC: Commission Decision of 29 September 2006 concerning a financial contribution from the Community towards a baseline survey on the prevalence of Salmonella in turkeys to be carried out in the Member States (notified under document number C(2006) 4308)
Published date | 03 October 2006 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 272, 03 October 2006 |
3.10.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 272/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri
[notificata con il numero C(2006) 4308]
(2006/662/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) | A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità deve avviare o aiutare gli Stati membri ad avviare le misure tecniche e scientifiche necessarie a elaborare la legislazione veterinaria comunitaria e a promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario. |
(2) | In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), occorre fissare entro la fine del 2007 un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nei branchi di tacchini. |
(3) | Per fissare l’obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei branchi di tacchini degli Stati membri. Tali informazioni non sono aggiornate e occorre dunque effettuare un’indagine speciale per controllare la diffusione della salmonella nei tacchini nell’arco di un periodo adeguato che tenga conto di eventuali variazioni stagionali. |
(4) | L’indagine dovrà fornire le informazioni tecniche che sono necessarie per sviluppare la normativa veterinaria comunitaria. Data l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei tacchini negli Stati membri, a quest’ultimi va concesso un contributo finanziario comunitario perché soddisfino i requisiti specifici dell’indagine. È opportuno un rimborso del 100 % delle spese sostenute per analisi di laboratorio, nei limiti di un importo massimo. Tutte le altre spese (campionamento, viaggio, amministrazione, ecc.) non possono beneficiare di alcun contributo finanziario comunitario. |
(5) | Può essere concesso un contributo finanziario dalla Comunità se l’indagine si svolge secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario e se vengono soddisfatte alcune altre condizioni. |
(6) | Il contributo finanziario comunitario può essere concesso se le azioni prescritte sono effettivamente realizzate e se le autorità forniscono tutte le informazioni richieste entro i termini previsti. |
(7) | Occorre specificare il tasso da applicare per convertire le richieste di pagamento presentate in moneta nazionale, come voluto all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (3). |
(8) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali
1. Per valutare la diffusione della Salmonella spp. nell’intera Comunità, verrà effettuata un’indagine presso:
— | branchi di tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti l’uscita dall’azienda prescelta per la macellazione; |
— | branchi di tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti lo spopolamento. |
2. I risultati dell’indagine saranno usati per fissare obiettivi comunitari ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.
3. L’indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1o ottobre 2006.
4. Ai fini della presente decisione, i termini «autorità competente» sono la o le autorità di uno Stato membro designate all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Base di campionamento
1. Gli Stati membri organizzano il campionamento per l’indagine sui branchi di tacchini e lo applicano dal 1o ottobre 2006 alle aziende con almeno 500 uccelli da ingrasso o 250 uccelli da riproduzione. In ogni azienda prescelta di tacchini da ingrasso va sottoposto a campionamento un branco di età adeguata.
Nei paesi tuttavia in cui il numero calcolato di branchi da campionare è più...
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