2006/662/EC: Commission Decision of 29 September 2006 concerning a financial contribution from the Community towards a baseline survey on the prevalence of Salmonella in turkeys to be carried out in the Member States (notified under document number C(2006) 4308)

Published date03 October 2006
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 03 October 2006
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3.10.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/22

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri

[notificata con il numero C(2006) 4308]

(2006/662/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità deve avviare o aiutare gli Stati membri ad avviare le misure tecniche e scientifiche necessarie a elaborare la legislazione veterinaria comunitaria e a promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.
(2) In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), occorre fissare entro la fine del 2007 un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nei branchi di tacchini.
(3) Per fissare l’obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei branchi di tacchini degli Stati membri. Tali informazioni non sono aggiornate e occorre dunque effettuare un’indagine speciale per controllare la diffusione della salmonella nei tacchini nell’arco di un periodo adeguato che tenga conto di eventuali variazioni stagionali.
(4) L’indagine dovrà fornire le informazioni tecniche che sono necessarie per sviluppare la normativa veterinaria comunitaria. Data l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei tacchini negli Stati membri, a quest’ultimi va concesso un contributo finanziario comunitario perché soddisfino i requisiti specifici dell’indagine. È opportuno un rimborso del 100 % delle spese sostenute per analisi di laboratorio, nei limiti di un importo massimo. Tutte le altre spese (campionamento, viaggio, amministrazione, ecc.) non possono beneficiare di alcun contributo finanziario comunitario.
(5) Può essere concesso un contributo finanziario dalla Comunità se l’indagine si svolge secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario e se vengono soddisfatte alcune altre condizioni.
(6) Il contributo finanziario comunitario può essere concesso se le azioni prescritte sono effettivamente realizzate e se le autorità forniscono tutte le informazioni richieste entro i termini previsti.
(7) Occorre specificare il tasso da applicare per convertire le richieste di pagamento presentate in moneta nazionale, come voluto all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (3).
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali

1. Per valutare la diffusione della Salmonella spp. nell’intera Comunità, verrà effettuata un’indagine presso:

branchi di tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti l’uscita dall’azienda prescelta per la macellazione;
branchi di tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti lo spopolamento.

2. I risultati dell’indagine saranno usati per fissare obiettivi comunitari ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

3. L’indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1o ottobre 2006.

4. Ai fini della presente decisione, i termini «autorità competente» sono la o le autorità di uno Stato membro designate all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Base di campionamento

1. Gli Stati membri organizzano il campionamento per l’indagine sui branchi di tacchini e lo applicano dal 1o ottobre 2006 alle aziende con almeno 500 uccelli da ingrasso o 250 uccelli da riproduzione. In ogni azienda prescelta di tacchini da ingrasso va sottoposto a campionamento un branco di età adeguata.

Nei paesi tuttavia in cui il numero calcolato di branchi da campionare è più...

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