2007/124/EC,Euratom: Council Decision of 12 February 2007 establishing for the period 2007 to 2013, as part of General Programme on Security and Safeguarding Liberties, the Specific Programme Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks

Published date24 February 2007
Date of Signature28 September 2007
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 58, 24 February 2007
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24.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/1

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

(2007/124/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza sono aspetti essenziali della protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2) Il piano d'azione riveduto dell'Unione europea per la lotta al terrorismo, quale adottato dal Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004, ha individuato, tra l'altro, quali obiettivi prioritari la prevenzione e la gestione delle conseguenze di attentati terroristici e la protezione delle infrastrutture critiche.
(3) Il 2 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato il programma di solidarietà riveduto dell’Unione europea sulle conseguenze delle minacce e degli attentati terroristici sottolineando l’importanza della valutazione dei rischi e delle minacce, della protezione delle infrastrutture critiche, dei meccanismi volti a individuare e identificare le minacce terroristiche, della preparazione politica e operativa e della capacità di gestione delle conseguenze.
(4) Nel dicembre 2005 il Consiglio ha deciso che il programma europeo di protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP) si fonderà su un approccio di rischio a tutto campo, considerando al contempo prioritaria la lotta alle minacce terroristiche. Una nuova strategia antiterrorismo articolata in quattro settori (prevenzione, protezione, perseguimento e risposta) è stata altresì adottata al Consiglio europeo del dicembre 2005.
(5) Il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2), del 23 ottobre 2001, fornisce una risposta immediata a tutte le situazioni di emergenza grave, ma non è stato concepito specificamente per la prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze di attentati terroristici.
(6) Il programma dell’Aia (3), istituito dal Consiglio europeo nel novembre 2004, ha chiesto una gestione integrata e coordinata delle crisi all'interno dell'UE con effetti transfrontalieri.
(7) Nell'ambito delle sue competenze la Comunità contribuisce all'adozione delle misure necessarie a evitare che i terroristi attentino ai valori della democrazia, allo Stato di diritto, alla società aperta e alla libertà dei nostri cittadini e delle nostre società nonché a limitare, per quanto possibile, le conseguenze di eventuali attentati.
(8) A fini di efficacia, efficienza in termini di costi e trasparenza, gli sforzi specifici prodigati per la prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze del terrorismo dovrebbero essere razionalizzati e finanziati con un unico programma.
(9) Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza nonché la complementarietà con altri programmi finanziari, sarebbe opportuno definire le espressioni «prevenzione e preparazione», «gestione delle conseguenze» e «infrastrutture critiche».
(10) La responsabilità primaria per la protezione delle infrastrutture critiche incombe agli Stati membri, ai proprietari, agli operatori e agli utenti (questi ultimi intesi come le organizzazioni che sfruttano ed utilizzano le infrastrutture a fini commerciali e di fornitura di servizi). Le autorità degli Stati membri forniranno guida e coordinamento nello sviluppo e nell'attuazione di un approccio coerente a livello nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche nell'ambito della loro giurisdizione, tenendo conto delle competenze comunitarie esistenti. La responsabilità per l'attuazione di valutazioni dei rischi e delle minacce incombe pertanto principalmente agli Stati membri.
(11) Le azioni della Commissione, integrate se del caso da progetti transnazionali, sono essenziali per conseguire un approccio integrato e coordinato a livello CE. Inoltre, è utile e opportuno sostenere progetti in seno agli Stati membri nella misura in cui possano apportare utili esperienze e conoscenze per azioni future a livello della Comunità, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi e delle minacce. Al riguardo è opportuno adottare un approccio di rischio a tutto campo considerando al contempo prioritaria la minaccia terroristica.
(12) È inoltre opportuno prevedere la partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ai progetti transnazionali.
(13) È necessario garantire la complementarietà con altri programmi della Comunità e dell’Unione, quali il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile, il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e i Fondi strutturali.
(14) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o dell'impatto del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(15) Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario. È necessario prevedere una certa flessibilità nella definizione del programma per poter eventualmente adeguare le azioni previste in funzione dell'evoluzione delle esigenze nel corso del periodo 2007-2013. La decisione dovrebbe, pertanto, essere limitata alla definizione generica delle azioni previste e delle disposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.
(16) È opportuno inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (4), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (5), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).
(17) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi nei quali la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.
(18) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9), operando una distinzione tra le misure soggette alla procedura del comitato di gestione e quelle soggette alla procedura del comitato consultivo, procedura quest'ultima che in determinati casi si rivela più appropriata ai fini di una maggiore efficacia.
(19) Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non prevedono per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli previsti, rispettivamente, dagli articoli 308 e 203.
(20) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere (10).
(21) Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri...

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