2007/265/EC: Commission Decision of 26 April 2007 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC to include additional health measures for the trade in live bees, and to update the health certificates models (notified under document number C(2007) 1811) (Text with EEA relevance )

Published date01 May 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 01 May 2007
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1.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2007

che modifica l’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure sanitarie supplementari per gli scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari

[notificata con il numero C(2007) 1811]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il modello di certificato sanitario per gli scambi intracomunitari di api vive (Apis mellifera) figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. Tale certificato sanitario non contiene condizioni di polizia sanitaria relative al piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) o all’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), in quanto tali infestazioni non sono mai state segnalate nella Comunità.
(2) Peraltro, tenuto conto della minaccia potenziale di questi parassiti, la loro presenza deve essere ormai notificata obbligatoriamente all’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale), e la decisione 2003/881/CE della Commissione (2) ha istituito misure di protezione relative all’importazione di api vive provenienti da paesi terzi.
(3) Se, malgrado tali misure, i parassiti in questione fossero introdotti nella Comunità, occorrerebbe che quest’ultima disponesse di misure di protezione supplementari per limitare la propagazione della malattia sul proprio territorio. Occorre quindi modificare il certificato relativo agli scambi intracomunitari di api e di calabroni vivi al fine di introdurre condizioni di polizia sanitaria relative alle infestazioni da parte del piccolo scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps.
(4) Tali condizioni debbono mirare a limitare i movimenti di api (Apis mellifera) e di calabroni vivi (Bombus spp.) dalle regioni infette. Tenendo conto della capacità del piccolo scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps di
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