2008/593/EC: Commission Decision of 11 July 2008 amending Decision No 2007/60/EC as regards the modification of the tasks and the period of operation of the Trans-European Transport Network Executive Agency

Published date18 July 2008
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Trans-European networks
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 190, 18 July 2008
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18.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190/35

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2008

che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

(2008/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (di seguito «l’agenzia») è stata istituita con decisione 2007/60/CE della Commissione (2), per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, fino al 31 dicembre 2008 per l’esecuzione dei compiti riguardanti la concessione dei contributi finanziari comunitari conformemente al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (3). Molti dei relativi progetti continueranno oltre il 31 dicembre 2008.
(2) L’agenzia deve essere incaricata anche dei progetti destinatari di contributi finanziari in base al regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), poiché detto regolamento continua a finanziare azioni analoghe per la rete transeuropea di trasporto al pari del regolamento (CE) n. 2236/95, per il quale l’agenzia ha già ricevuto una delega.
(3) Non spetta all’agenzia l’adozione di decisioni individuali di concessione di contributi finanziari comunitari. Tuttavia, al fine di aumentare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione del programma, la Commissione può decidere di delegare all’agenzia l’adozione di modifiche alle predette decisioni.
(4) L’agenzia deve essere incaricata in particolare delle attività relative ai progetti indipendentemente dalla forma e dalla modalità del contributo finanziario comunitario di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 680/2007. Tutte le attività relative al programma, quali il controllo e l’indirizzo politico, devono essere escluse e rimanere di competenza della Commissione.
(5) L’agenzia deve in particolare essere incaricata anche delle misure di accompagnamento, per contribuire all’efficienza e all’efficacia del programma TEN-T, al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo, ivi compresi la promozione del programma TEN-T presso tutte le parti interessate e il miglioramento della sua visibilità per il vasto pubblico, negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. Tali misure devono consistere in campagne mirate di sensibilizzazione e di promozione, tra cui l’organizzazione di giornate TEN-T, di gruppi di lavoro e di conferenze e l’annuncio e la divulgazione di risultati e di migliori
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