2008/776/EC: Commission Decision of 6 October 2008 amending Decision 2007/365/EC on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notified under document number C(2008) 5550)
Published date | 07 October 2008 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 266, 07 October 2008 |
7.10.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 266/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2008
che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[notificata con il numero C(2008) 5550]
(2008/776/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) | La decisione 2007/365/CE (2) della Commissione richiede agli Stati membri di adottare misure atte a tutelarsi dall’introduzione e dalla diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (organismo specificato). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di contaminazione nelle piante della specie Palmae nel loro territorio. |
(2) | I controlli ufficiali annuali effettuati nel 2007 dagli Stati membri mostrano che l'organismo precisato ha, inoltre, infettato le piante della specie Palmae, che non sono definite piante sensibili nella decisione 2007/365/CE. È opportuno che le misure di emergenza previste nella decisione 2007/365/CE si applichino anche a tali piante. |
(3) | I risultati delle misure di emergenza di cui alla decisione 2007/365/CE sono stati valutati dal comitato fitosanitario permanente nell’aprile 2008. Si è concluso che è necessario aggiornare l'elenco delle piante sensibili. |
(4) | La decisione 2007/365/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'articolo 1 della decisione 2007/365/CE, la lettera b) è sostituita da quanto segue:
«b) | “vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, |
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