2008/892/EC: Decision of the European Central Bank of 28 October 2008 on transitional provisions for the application of minimum reserves by the European Central Bank following the introduction of the euro in Slovakia (ECB/2008/14)

Published date29 November 2008
Date of Signature01 February 2008
Subject MatterEuro,Economic and Monetary Union,Euro,European Central Bank (ECB),Economic and Monetary Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008
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29.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/73

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 ottobre 2008

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovacchia

(BCE/2008/14)

(2008/892/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC») e, in particolare, l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 47.2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1);

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (5),

considerando quanto segue:

(1) L’introduzione dell’euro in Slovacchia il 1o gennaio 2009 comporta che, a partire dal tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Slovacchia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.
(2) L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall’Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare un’agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresa la Slovacchia.
(3) L’articolo 5 dello statuto in combinato disposto con l’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea implica l’obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e di assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovacchia

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9, per le istituzioni situate in Slovacchia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o...

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