2009/736/EC: Commission Decision of 5 October 2009 accepting an undertaking offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of certain aluminium foil originating, inter alia, in Brazil

Published date06 October 2009
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 262, 06 October 2009
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6.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262/50

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari, tra l'altro, del Brasile

(2009/736/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 287/2009 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) Successivamente all'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. L'inchiesta ha confermato i risultati provvisori sul dumping pregiudizievole relativo a tali importazioni.
(3) Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (3).

B. IMPEGNO

(4) Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, il solo produttore esportatore brasiliano che ha collaborato all'inchiesta, Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), ha proposto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In base a tale impegno, la CBA ha offerto di vendere il prodotto in esame a prezzi pari o superiori al livello necessario ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping riscontrato nel corso dell'inchiesta. La CBA ha offerto un solo prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto, al fine di limitare il rischio di elusione.
(5) L'offerta prevedeva anche l'indicizzazione del prezzo minimo all'importazione dato che il prezzo del prodotto in esame è direttamente collegato al prezzo della principale materia prima, l'alluminio primario, oggetto di scambi a livello mondiale con un prezzo di riferimento pubblicato dal London Metal Exchange («LME»).
(6) Il prezzo minimo all'importazione offerto dalla
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