2011/12/EU: Commission Decision of 12 January 2011 amending Decision 2007/134/EC establishing the European Research Council

Published date13 January 2011
Date of Signature01 April 2011
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 13 January 2011
L_2011009IT.01000501.xml
13.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9/5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2011

recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

(2011/12/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), in particolare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) è stato istituito con la decisione 2007/134/CE della Commissione (3).
(2) In conformità al programma specifico «Idee», si è proceduto a un riesame indipendente delle strutture e dei meccanismi del CER, sulla base dei criteri di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e con il pieno coinvolgimento del consiglio scientifico. Il gruppo di esperti incaricato del riesame ha proposto una serie di adeguamenti al fine di garantire una maggiore efficacia del Consiglio europeo della ricerca e una presentazione coerente delle attività del CER alle parti interessate.
(3) Basandosi sul riesame e sull’intento di rendere il CER interamente sostenibile, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Consiglio europeo della ricerca — Affrontare la sfida dell’eccellenza a livello mondiale» (4), stabilisce gli obiettivi per la seconda fase dello sviluppo del CER. La comunicazione prevede una serie di azioni specifiche intese a migliorare il funzionamento del CER al fine di garantire l’efficiente ed efficace attuazione del programma specifico «Idee».
(4) In conformità a detta comunicazione, è necessario assicurare un’unica visione chiara e trasparente e un collegamento senza soluzione di continuità tra la strategia e l’attuazione operativa del CER, che rispecchi le attività tanto dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (European Research Council Executive Agency — ERCEA), istituita con la decisione 2008/37/CE della Commissione (5), quanto del consiglio scientifico, nonché sviluppare e attuare una strategia di comunicazione coerente e integrata.
(5) Al fine di riconoscere l’impegno personale dei membri del consiglio scientifico, e in particolar modo del presidente e del vicepresidente, è opportuno introdurre un onorario per la loro partecipazione alle riunioni plenarie del consiglio scientifico. L’onorario deve riflettere le rispettive responsabilità ed essere stabilito in rapporto a disposizioni dello stesso tipo in analoghi organismi e Stati membri. Occorre inoltre prevedere il finanziamento di un comitato permanente di identificazione, incaricato di selezionare i futuri membri del consiglio scientifico.
(6) È necessario proseguire gli accordi per il sostegno locale al presidente e ai vicepresidenti del consiglio scientifico, utilizzando lo strumento di finanziamento del Settimo programma quadro «Azioni di coordinamento e sostegno».
(7) Il mandato dei membri fondatori del consiglio scientifico scade il 1o febbraio 2011 ed è pertanto necessario procedere al progressivo rinnovamento del consiglio scientifico, di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione 2007/134/CE. La selezione dei nuovi membri è stata espletata tramite un comitato indipendente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE che prevedono una relazione al Parlamento e al Consiglio. Detto comitato ha raccomandato il progressivo rinnovamento del consiglio scientifico e le sue raccomandazioni sono state accolte.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/134/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2007/134/CE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Istituzione Viene istituito il Consiglio europeo della ricerca per il periodo che va dal 2 febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 per l’attuazione del programma specifico “Idee”. Esso è composto da un consiglio scientifico e dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca istituita dalla decisione 2008/37/CE della Commissione (6).
2) all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Il consiglio scientifico collabora con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca al fine di garantire un’attuazione coerente ed efficace del programma specifico “Idee” e l’armonizzazione degli aspetti scientifici e amministrativi delle iniziative del CER. Tale collaborazione comprende una comunicazione coerente delle attività del CER e l’istituzione di un sito web comune che tratti i diversi aspetti delle operazioni del CER.»;
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all’allegato I e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. La nomina dei futuri membri è pubblicata in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001. A tal fine, un Comitato di identificazione permanente di alto livello formato da esperti indipendenti può essere istituito come gruppo di esperti, con onorari pagati nell’ambito del bilancio operativo del programma specifico “Idee”.»;
b) il paragrafo 9 è soppresso;
4) l’articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il consiglio scientifico risponde alla Commissione, mantiene con essa
...

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