2011/177/EU: Commission Decision of 2 March 2011 amending Decision 2008/458/EC laying down rules for the implementation of Decision No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council establishing the European Return Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ as regards Member States’ management and control systems, the rules for administrative and financial management and the eligibility of expenditure on projects co-financed by the Fund (notified under document C(2011) 1159)

Published date23 March 2011
Subject MatterJustice and home affairs,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 77, 23 March 2011
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23.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77/32

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2011) 1159]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2011/177/UE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell’esperienza acquisita dall’avvio del Fondo europeo per i rimpatri, è opportuno chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/458/CE della Commissione (2) in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell’attuazione dei progetti.
(2) Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all’attuazione dei programmi annuali. È pertanto opportuno chiarire quali informazioni debbano fornire.
(3) Al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e rafforzare la certezza del diritto, le norme sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rimpatri dovrebbero essere semplificate e chiarite.
(4) La maggior parte delle modifiche introdotte dalla presente decisione dovrà applicarsi immediatamente. Tuttavia, poiché i programmi annuali 2009 e 2010 sono in corso, è opportuno che le norme rivedute sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rimpatri si applichino a decorrere dal programma annuale 2011. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare prima, a determinate condizioni, tali norme.
(5) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.
(6) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.
(7) A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (3).
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/458/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/458/CE è così modificata:

1. All’articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.»
2. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Appalti di esecuzione Nell’aggiudicare gli appalti per l’esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell’Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti. I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l’esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti ad obblighi procedurali.»
3. All’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 1. L’autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.»
4. All’articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 3. Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.»
5. L’articolo 25 è così modificato:
a) Al paragrafo 1, è aggiunto quanto segue: «Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell’atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all’allegato VI, evidenziando le revisioni apportate.»
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 2. Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione di EUR, l’autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decorrenza dal 2010. Il piano di audit è stabilito secondo il modello di cui all’allegato VI. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare la strategia di audit quando presentano i piani annuali di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all’articolo 30, paragrafo 2, dell’atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.»
6. L’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Documenti redatti dall’autorità di certificazione 1. La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all’articolo 39, paragrafo 4, dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato VIII. 2. La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato IX.»
7. L’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Scambio elettronico di documenti Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.»
8. Gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L’articolo 1, punti da 1 a 7, e l’allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2. Il punto 6 dell’allegato si applica al più tardi a decorrere dall’attuazione del programma annuale 2011.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato a decorrere dal programma annuale 2008.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

(2) GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135.

(3) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2008/458/CE sono modificati come segue:

1. L’allegato III è così modificato:
1.1. il punto 2 è soppresso;
1.2
...

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