2011/214/EU: Commission Decision of 1 April 2011 amending Annexes II to IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (notified under document C(2011) 2068) Text with EEA relevance
Published date | 06 April 2011 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 90, 6 April 2011 |
6.4.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 90/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2011
che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
[notificata con il numero C(2011) 2068]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/214/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intra-Unione di tali merci. I capitoli II, III e IV dell’allegato stabiliscono le condizioni applicabili agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti, i programmi di controllo sanitario delle malattie e i criteri per la sospensione o la revoca del riconoscimento di uno stabilimento, che includono gli esami per accertare la presenza di taluni microorganismi, quali Salmonella e Mycoplasma, da effettuare negli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi all’interno dell’Unione. |
(2) | L’esperienza acquisita nell’applicazione delle condizioni agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti di cui all’allegato II, capitolo II, della direttiva 2009/158/CE dimostra che è opportuno adattare tali condizioni alle attuali pratiche nell’industria, in particolare per quanto riguarda il comportamento delle diverse specie di pollame nella deposizione delle uova. |
(3) | Inoltre è opportuno modificare i capitoli III e IV dell’allegato II della direttiva 2009/158/CE per tenere conto dei progressi scientifici nelle tecniche diagnostiche per il Mycoplasma, in linea con il capitolo 2.3.5 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, e delle modifiche della nomenclatura della salmonella secondo il centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità per il riferimento e la ricerca della salmonella nello schema White-Kauffmann-Le Minor per le formule antigeniche dei sierotipi della salmonella del 2007 e in linea con il capitolo 2.3.11 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie. |
(4) | L’allegato III della direttiva 2009/158/CE stabilisce i requisiti per le vaccinazioni del pollame. È opportuno modificare tale allegato in modo da includere le condizioni specifiche per la vaccinazione contro la salmonella. |
(5) | Occorre inoltre modificare taluni riferimenti riguardanti la vaccinazione contro l’influenza aviaria nei modelli dei certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE. |
(6) | Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2) stabilisce le norme per garantire l’adozione di misure appropriate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici. Gli allevamenti di origine di alcune specie di cui all’allegato I di detto regolamento devono essere sottoposti ad esami per individuare taluni zoonosi e agenti zoonotici prima della spedizione di animali vivi o uova da cova dall’azienda alimentare d’origine. La data e i risultati degli esami vanno inclusi nei relativi certificati veterinari previsti dalla legislazione dell’Unione, tra cui la direttiva 2009/158/CE. |
(7) | L’allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli dei certificati veterinari per il commercio intra-Unione di pollame e uova da cova. |
(8) | Secondo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di Salmonella enteritidis e di Salmonella typhimurium nei tacchini (3) le prescrizioni relative agli esami vanno applicate anche agli allevamenti di tacchini a partire dal 1o gennaio 2010, quindi i relativi certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE devono essere modificati di conseguenza. |
(9) | È pertanto opportuno modificare gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE. |
(10) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:
1) | l’allegato II è così modificato:
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