2011/214/EU: Commission Decision of 1 April 2011 amending Annexes II to IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (notified under document C(2011) 2068) Text with EEA relevance

Published date06 April 2011
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 90, 6 April 2011
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6.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 90/27

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2011

che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2011) 2068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/214/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intra-Unione di tali merci. I capitoli II, III e IV dell’allegato stabiliscono le condizioni applicabili agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti, i programmi di controllo sanitario delle malattie e i criteri per la sospensione o la revoca del riconoscimento di uno stabilimento, che includono gli esami per accertare la presenza di taluni microorganismi, quali Salmonella e Mycoplasma, da effettuare negli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi all’interno dell’Unione.
(2) L’esperienza acquisita nell’applicazione delle condizioni agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti di cui all’allegato II, capitolo II, della direttiva 2009/158/CE dimostra che è opportuno adattare tali condizioni alle attuali pratiche nell’industria, in particolare per quanto riguarda il comportamento delle diverse specie di pollame nella deposizione delle uova.
(3) Inoltre è opportuno modificare i capitoli III e IV dell’allegato II della direttiva 2009/158/CE per tenere conto dei progressi scientifici nelle tecniche diagnostiche per il Mycoplasma, in linea con il capitolo 2.3.5 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, e delle modifiche della nomenclatura della salmonella secondo il centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità per il riferimento e la ricerca della salmonella nello schema White-Kauffmann-Le Minor per le formule antigeniche dei sierotipi della salmonella del 2007 e in linea con il capitolo 2.3.11 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie.
(4) L’allegato III della direttiva 2009/158/CE stabilisce i requisiti per le vaccinazioni del pollame. È opportuno modificare tale allegato in modo da includere le condizioni specifiche per la vaccinazione contro la salmonella.
(5) Occorre inoltre modificare taluni riferimenti riguardanti la vaccinazione contro l’influenza aviaria nei modelli dei certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE.
(6) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2) stabilisce le norme per garantire l’adozione di misure appropriate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici. Gli allevamenti di origine di alcune specie di cui all’allegato I di detto regolamento devono essere sottoposti ad esami per individuare taluni zoonosi e agenti zoonotici prima della spedizione di animali vivi o uova da cova dall’azienda alimentare d’origine. La data e i risultati degli esami vanno inclusi nei relativi certificati veterinari previsti dalla legislazione dell’Unione, tra cui la direttiva 2009/158/CE.
(7) L’allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli dei certificati veterinari per il commercio intra-Unione di pollame e uova da cova.
(8) Secondo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di Salmonella enteritidis e di Salmonella typhimurium nei tacchini (3) le prescrizioni relative agli esami vanno applicate anche agli allevamenti di tacchini a partire dal 1o gennaio 2010, quindi i relativi certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE devono essere modificati di conseguenza.
(9) È pertanto opportuno modificare gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(3) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:

1) l’allegato II è così modificato:
a) il capitolo II è così modificato:
i) alla sezione A, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Le uova sono:
i) raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;
ii) pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purché la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;
iii) confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato.»;
ii) alla sezione B, punto 2, lettera e), il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— le uova, tra il momento di arrivo all’incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell’Unione o della loro esportazione in un paese terzo, purché non siano state già disinfettate nell’allevamento di origine,»;
b) i capitoli III e IV sono sostituiti dai seguenti: «CAPITOLO III PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 16 e 17, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D. A. Infezioni da Salmonella pullorum (1), Salmonella gallinarum (2) e Salmonella arizonae (3) 1. Specie interessate:
a) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;
b) Salmonella arizonae: tacchini.
2. Programma di controllo sanitario
a) L’infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (4).
b) I campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (5).
c) Arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) (6) (7).
d) Quando vengono
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