2011/229/EU: Commission Decision of 4 April 2011 concerning the technical specifications of interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock – noise’ of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 658) Text with EEA relevance

Coming into Force05 April 2011
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32011D0229
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/229/oj
Published date13 April 2011
Date04 April 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 99, 13 April 2011
L_2011099IT.01000101.xml
13.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 99/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2011

relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2011) 658]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/229/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

viste le raccomandazioni dell’Agenzia ferroviaria europea (n. ERA/REC/02-2010/INT) del 30 marzo 2010,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che l’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia») provvede alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (di seguito TSI) alla luce del progresso tecnico e dell’evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e propone alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari.
(2) Con decisione C(2007)3371 del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato un mandato quadro all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (4). Ai sensi del mandato quadro in questione, l’Agenzia doveva procedere alla revisione limitata della STI Materiale rotabile — Rumore, (di seguito STI Rumore) adottata con decisione 2006/66/CE della Commissione (5).
(3) Un binario di riferimento il cui uso è obbligatorio ai sensi della STI Rumore non esiste in tutti gli Stati membri, e questi ultimi non possono essere obbligati a crearne uno. Ciò ha impedito lo sviluppo di condizioni omogenee per tutti gli attori nell’Unione europea e ha comportato un onere finanziario superiore a quello previsto nella decisione originale. Sono stati segnalati alla Commissione e all’Agenzia numerosi problemi riguardanti la disponibilità di un binario di riferimento, i metodi di prova e i costi delle prove.
(4) Con la presente decisione la Commissione intende chiarire le responsabilità riguardanti il binario di riferimento, permettere che vengano effettuate le prove su un binario non di riferimento consentendo la raccolta e la registrazione adeguate di dati confrontabili per una futura revisione della STI, alleggerire l’onere del controllo di conformità per piccole serie di veicoli e tener conto degli ultimi sviluppi riguardo alla norma ISO EN 3095.
(5) I limiti di rumore e il campo di applicazione rimarranno invariati. La presente decisione pertanto costituisce solo una revisione limitata della STI Rumore e non pregiudica una revisione integrale della STI Rumore come prevede la sezione 7 della STI.
(6) Ai fini di chiarezza e semplicità, è meglio sostituire interamente la decisione 2006/66/CE.
(7) La decisione 2006/66/CE viene pertanto abrogata.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La versione riveduta della specifica tecnica di interoperabilità (di seguito STI) riguardante il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2008/57/CE, come figura nell’allegato, è adottata.

2. La STI si applica al materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale definito all’allegato I alla direttiva 2008/57/CE.

Si applica al materiale rotabile nuovo ed esistente di cui alla sezione 7 dell’allegato.

Articolo 2

Quando gli accordi contengono prescrizioni relative ai limiti di emissione sonora, gli Stati membri li notificano alla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, salvo che non siano già stati notificati ai sensi della decisione 2006/66/CE.

I tipi di accordi da notificare sono:

a) accordi nazionali tra gli Stati membri e le imprese ferroviarie o i gestori dell’infrastruttura, conclusi in via permanente o temporanea e imposti dalla natura specifica o locale del servizio di trasporto previsto;
b) accordi bilaterali o multilaterali tra aziende ferroviarie, gestori dell’infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;
c) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura di Stati membri e almeno un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.

Articolo 3

Le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’uso e della verifica CE di cui alla sezione 6 dell’allegato alla presente decisione si basano sui moduli definiti nella decisione 2010/713/EU della Commissione (6).

Articolo 4

La Commissione prepara il riesame e l’aggiornamento della presente STI e formula le opportune raccomandazioni al Comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE («Comitato RIS») al fine di tenere conto degli sviluppi nell’ambito delle prescrizioni tecnologiche o sociali, in conformità alla procedura di cui al punto 7.2 dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 5

La decisione 2006/66/CE è abrogata. Le sue disposizioni, tuttavia, rimangono d’applicazione in relazione al mantenimento di progetti autorizzati in conformità alla STI allegata alla presente decisione e, a meno che il richiedente chieda di applicare la presente decisione, a progetti di nuovi veicoli e per il rinnovamento o il miglioramento di veicoli esistenti che si trovano in fase avanzata di sviluppo o sono oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di notifica della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2) GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.

(3) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(4) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(5) GU L 37 dell’8.2.2006, pag. 1.

(6) GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

1. INTRODUZIONE
1.1. Campo di applicazione tecnico
1.2. Campo di applicazione geografico
1.3. Contenuto della STI
2. DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA/CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1. Definizione del sottosistema/campo di applicazione
2.1.1. Treni automotori termici o elettrici
2.1.2. Motori di trazione termici o elettrici
2.1.3. Vetture passeggeri
2.1.4. Carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di autocarri
2.1.5. Materiale di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie mobili
2.2. Interfacce del sottosistema
3. REQUISITI ESSENZIALI
3.1. Principi generali
3.2. Requisiti essenziali
3.3. Requisiti essenziali generali
3.3.1. Tutela dell’ambiente
4. CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA
4.1. Introduzione
4.2. Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema
4.2.1. Emissione sonora dei carri merci
4.2.2. Emissione sonora di locomotive, complessi, carrozze e OTM
4.2.3. Rumore interno di locomotive, complessi e carrozze munite di cabina
4.3. Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce
4.4. Norme operative
4.5. Norme di manutenzione
4.6. Qualifiche professionali
4.7. Condizioni di salute e di sicurezza
4.8. Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile
4.8.1. Registro dell’infrastruttura
4.8.2. Registro del materiale rotabile
5. COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ
6. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O IDONEITÀ ALL’USO DEI COMPONENTI E VERIFICA DEL SOTTOSISTEMA
6.1. Componenti di interoperabilità
6.2. Sottosistema Materiale rotabile con riferimento all’emissione sonora del materiale rotabile
6.2.1. Procedure di valutazione
6.2.2. Moduli
6.2.3. Metodi di verifica specifici agli aspetti dell’emissione sonora del materiale rotabile
6.2.4. Unità che richiedono la certificazione CE rispetto alla STI Materiale rotabile — alta velocità e alla presente STI
7. ATTUAZIONE
7.1. Principi generali
7.2. Revisione della STI
7.3. Un approccio in due tappe
7.4. Programma di adeguamento per la riduzione dell’emissione sonora
7.5. Applicazione della STI al materiale rotabile di nuova costruzione
7.5.1. Rumore all’avviamento
7.5.2. Eccezioni per accordi nazionali, bilaterali, multilaterali o multinazionali
7.6. Applicazione della presente STI al materiale rotabile esistente
7.6.1. Rinnovamento o ristrutturazione di carri merci esistenti
7.6.2. Ammodernamento o
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