2011/36/EU: Commission Decision of 20 January 2011 concerning the non-inclusion of 1,3-dichloropropene in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2011) 119) Text with EEA relevance
Published date | 21 January 2011 |
Date of Signature | 01 April 2011 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 18, 21 January 2011 |
21.1.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 18/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2011
concernente la non iscrizione dell’1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 119]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/36/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) | Con la decisione 2007/619/CE della Commissione (2) è stato deciso di non includere la sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione è stata presa nel quadro della seconda fase del programma di lavoro prevista dai regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (3) e (CE) n. 703/2001 (4) che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(2) | Il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5). Il notificante ha richiesto l’applicazione della procedura accelerata di cui al capo III del regolamento (CE) n. 33/2008 e ha presentato un fascicolo aggiornato. La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. |
(3) | Detta domanda è conforme ai requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008 ed è stata presentata entro i termini definiti nell’articolo 13, seconda frase, del medesimo regolamento. |
(4) | La Spagna ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha redatto una relazione supplementare il 15 aprile 2009. |
(5) | La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e presentata alla Commissione il 30 settembre 2009 come conclusioni dell’EFSA per l’1,3-dicloropropene (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata il 9 luglio 2010 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sull’1,3-dicloropropene. |
(6) | La nuova valutazione da parte dello Stato membro relatore |
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