2011/36/EU: Commission Decision of 20 January 2011 concerning the non-inclusion of 1,3-dichloropropene in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2011) 119) Text with EEA relevance

Published date21 January 2011
Date of Signature01 April 2011
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 18, 21 January 2011
L_2011018IT.01004201.xml
21.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18/42

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

concernente la non iscrizione dell’1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 119]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/36/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2007/619/CE della Commissione (2) è stato deciso di non includere la sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione è stata presa nel quadro della seconda fase del programma di lavoro prevista dai regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (3) e (CE) n. 703/2001 (4) che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(2) Il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5). Il notificante ha richiesto l’applicazione della procedura accelerata di cui al capo III del regolamento (CE) n. 33/2008 e ha presentato un fascicolo aggiornato. La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000.
(3) Detta domanda è conforme ai requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008 ed è stata presentata entro i termini definiti nell’articolo 13, seconda frase, del medesimo regolamento.
(4) La Spagna ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha redatto una relazione supplementare il 15 aprile 2009.
(5) La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e presentata alla Commissione il 30 settembre 2009 come conclusioni dell’EFSA per l’1,3-dicloropropene (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata il 9 luglio 2010 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sull’1,3-dicloropropene.
(6) La nuova valutazione da parte dello Stato membro relatore
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