2014/255/EU: Commission Implementing Decision of 29 April 2014 establishing the Work Programme for the Union Customs Code

Published date07 May 2014
Subject MatterCustoms Union,Scientific and technical information and documentation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 134, 7 May 2014
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7.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134/46

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione

(2014/255/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici. Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del calendario per i casi in cui i sistemi non siano ancora operativi alla data di applicazione del codice, vale a dire il 1o maggio 2016.
(2) Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice.
(3) Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare in stretta collaborazione affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco si basa sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità a quanto stabilito nel piano strategico pluriennale.
(4) Il programma di lavoro dovrebbe definire e descrivere i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per iniziare le operazioni. È opportuno denominare tali date come «date di inizio previste per l'tilizzazione». La data di inizio di utilizzazione dei sistemi elettronici dovrebbe costituire la data di scadenza prevista del periodo transitorio.
(5) I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base del loro possibile impatto relativamente alle priorità definite nel codice. Una delle principali priorità a questo proposito consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione dei progetti come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. In quanto tale, il programma di lavoro mira a pianificare e gestire lo sviluppo dei sistemi elettronici in un modo corretto e graduale.
(6) Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano prese le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo.
(7) Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente al primo.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il programma di lavoro a norma dell'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice»).

Il programma di lavoro è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per cooperare e attuare il programma di lavoro.

2. I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente rispetto al programma di lavoro.

3. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

Articolo 3

Aggiornamenti

1. Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantire l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del codice e per tener conto dei reali progressi compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.

2. Per garantire il sincronismo tra il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale il programma di lavoro è aggiornato almeno una volta all'anno.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).


ALLEGATO

PROGRAMMA DI LAVORO PER IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

I. Introduzione al programma di lavoro

L'obiettivo del programma di lavoro è fornire uno strumento per sostenere l'applicazione del codice relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.

Il programma di lavoro supporta lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e disciplina l'istituzione dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del codice. Esso riguarda la collaborazione necessaria tra la Commissione e gli Stati membri relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici secondo quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il programma di lavoro è inteso come segue:

1. si riferisce allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice;
2. prende in considerazione le priorità definite all'articolo 280, paragrafo 2, del codice;
3. elenca i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice e per i quali deve essere previsto un periodo transitorio a decorrere dalla data di applicazione del codice, ma non oltre il 31 dicembre 2020;
4. specifica per ciascun progetto:
a) una descrizione circostanziata del progetto e del relativo sistema elettronico;
b) la base giuridica del sistema elettronico (disposizioni giuridiche pertinenti del codice);
c) la tappa fondamentale in termini di data prevista delle specifiche tecniche, da intendersi come data di completamento delle specifiche tecniche stabili alla quale esse sono aggiornate e messe a
...

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