Sentenze nº T-189/14 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 13, 2017

Resolution DateJanuary 13, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-189/14

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’ECHA contenenti informazioni presentate nell’ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione di uso della sostanza bis(2-etilesil)ftalato (DEHP) - Decisione di divulgare talune informazioni considerate riservate dalla ricorrente - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Nozione di vita privata - Diritto di proprietà - Obbligo di motivazione

Nella causa T-189/14,

Deza, a.s., con sede in Valašské Meziříčí (Repubblica ceca), rappresentata da P. Dejl, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata inizialmente da A. Iber, T. Zbihlej e M. Heikkilä, in qualità di agenti, successivamente da M. Heikkilä, C. Buchanan e W. Broere, in qualità di agenti, assistiti da M. Mašková, avvocato,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da F. Clotuche-Duvieusart, P. Ondrůšek e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

e da

ClientEarth, con sede in Londra (Regno Unito),

European Environmental Bureau (EEB), con sede in Bruxelles (Belgio),

Vereniging Health Care Without Harm Europe, con sede in Rijswijk (Paesi Bassi),

rappresentati da B. Kloostra, avvocato,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni dell’ECHA del 24 gennaio 2014 concernenti la divulgazione di talune informazioni presentate dalla ricorrente nell’ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione dell’uso della sostanza bis(2-etilesil)ftalato (DEHP),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek (relatore), presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La sostanza bis(2-etilesil)ftalato (DEHP) (in prosieguo: il «DEHP») è utilizzata per ammorbidire le plastiche a base di cloruro di polivinile (PVC). Il DEHP è stato inserito nell’allegato XIV al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3). L’inclusione di tale sostanza nel summenzionato allegato ha comportato che, a partire dal 21 febbraio 2015, il suo uso è adesso subordinato ad un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

2 Al fine di poter continuare a produrre il DEHP senza interruzione dopo il 21 febbraio 2015, la ricorrente, la Deza a.s., ha presentato una domanda di autorizzazione all’ECHA in conformità all’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006. A tal riguardo, essa ha allegato alla sua domanda di autorizzazione una versione riservata e una versione non riservata dei documenti richiesti, fra cui una relazione sulla sicurezza chimica, un’analisi delle alternative e un’analisi socioeconomica. La Arkema France, la Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. e la Vinyloop Ferrara SpA (in prosieguo: le «ex ricorrenti») hanno parimenti presentato una domanda di autorizzazione per continuare a produrre il DEHP.

3 Dal 13 novembre 2013 all’8 gennaio 2014, l’ECHA, in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, ha organizzato una consultazione pubblica sulle domande relative al DEHP. In tale contesto, essa ha messo a disposizione del pubblico diversi documenti relativi a detta sostanza.

4 Il 5 dicembre 2013, fondandosi sul regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), la ClientEarth e la European Environmental Bureau (EEB) hanno chiesto all’ECHA accesso alla relazione sulla sicurezza chimica e all’analisi delle alternative incluse nella domanda di autorizzazione relativa all’uso del DEHP, in quanto esse ritenevano che i documenti divulgati nel corso della procedura di consultazione pubblica fossero incompleti.

5 Con lettera del 18 dicembre 2013, l’ECHA ha informato la ricorrente in merito alla richiesta di accesso, formulata dalla ClientEarth e dalla EEB, alla relazione sulla sicurezza chimica e all’analisi delle alternative incluse nella domanda di autorizzazione. L’ECHA le ha parimenti comunicato che le inviava, per via elettronica, una versione oscurata dei summenzionati documenti, e che l’invitava ad identificare in maniera chiara le informazioni di cui non desiderava la divulgazione e ad indicare i motivi per cui tali informazioni rientravano in una delle eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.

6 Il 24 gennaio 2014, l’ECHA ha inviato alla ricorrente una lettera con il numero di riferimento AFA-C-0000004274-77-09/F e alle ex ricorrenti lettere recanti rispettivamente i numeri di riferimento AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F e AFA-C-0000004151-87-08/F, con le quali essa comunicava loro la propria decisione di divulgare una parte dei documenti richiesti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

7 Con lettera del 7 febbraio 2014, l’ECHA ha informato la ClientEarth e la EEB della sua decisione di accordare loro un accesso parziale alle informazioni richieste, ma che la divulgazione era sospesa, in quanto era stato avviato un procedimento dinanzi al Tribunale per impedire tale divulgazione. A tale lettera era allegata una delle lettere del 24 gennaio 2014, ossia quella indirizzata alla Arkema France, la quale era analoga a quella inviata alla ricorrente.

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Il 24 marzo 2014, la ricorrente e le ex ricorrenti hanno presentato un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso le decisioni impugnate. Con atto separato dello stesso giorno, esse hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori in forza dell’articolo 278 TFUE, al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate.

9 Con lettera dell’8 aprile 2014, le ex ricorrenti hanno informato il Tribunale di rinunciare al ricorso; il presidente del Tribunale ne ha preso atto con ordinanza di cancellazione parziale dell’11 aprile 2014.

10 Con ordinanza del 25 luglio 2014, Deza/ECHA (T-189/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:686), è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione recante il numero di riferimento AFA-C-0000004274-77-09/F, ed è stato ingiunto all’ECHA di astenersi dal divulgare le relazioni sulla sicurezza chimica e le analisi delle alternative del DEHP presentate dalle ex ricorrenti ed oggetto delle decisioni recanti i numeri di riferimento AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F e AFA-C-0000004151-87-08/F.

11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2014, la ClientEarth, la EEB e la Vereniging Health Care Without Harm Europe (in prosieguo: la «HCWH Europe») hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Inoltre, esse hanno chiesto di poter utilizzare l’inglese, in via principale, nell’ambito delle fasi scritta e orale del procedimento, e, in subordine, nel corso della fase orale del procedimento.

12 Le summenzionate domande sono state notificate alla ricorrente, nonché all’ECHA, in conformità all’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

13 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 25 settembre 2014, la Commissione europea è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA.

14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 2014, l’ECHA ha chiesto il trattamento riservato dell’allegato D1 della controreplica nei confronti della ClientEarth, della EEB e della HCWH Europe.

15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2014, la ricorrente ha presentato una domanda di trattamento riservato nei confronti della ClientEarth, della EEB e della HCWH Europe, concernente taluni dati ed informazioni contenuti nell’atto introduttivo del ricorso.

16 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2014, la ricorrente ha rettificato la sua domanda di trattamento riservato di taluni elementi contenuti nell’atto introduttivo del ricorso e nei suoi allegati, nonché nelle decisioni dell’ECHA e nei loro allegati, e ha parimenti chiesto la riservatezza dell’allegato D1 della controreplica, nei confronti della ClientEarth, della EEB e della HCWH Europe.

17 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 16 gennaio 2015, la ClientEarth, la EEB e la HCWH Europe sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. La domanda di deroga al regime linguistico presentata dalle intervenienti è stata respinta nella parte in cui riguardava la fase scritta del procedimento, mentre la decisione sulla domanda di deroga al regime linguistico in relazione alla fase orale del procedimento è stata riservata.

18 Il 20 febbraio 2015, la ClientEarth, la EEB e la HCWH Europe hanno espresso talune obiezioni sulla domanda di trattamento riservato dell’allegato D1 della controreplica.

19 Il 14 aprile 2015, il Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento con la quale ha posto alla ricorrente taluni quesiti relativi alla rettifica della sua domanda di trattamento riservato.

20 Il 29 aprile 2015, la ricorrente ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale.

21 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del...

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