Sentenze nº T-101/15 of Tribunal General de la Unión Europea, November 30, 2017

Resolution DateNovember 30, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-101/15

Nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15,

Red Bull GmbH, con sede in Fuschl am See (Austria), rappresentata da A. Renck, avvocato,

ricorrente,

sostenuta da

Marques, con sede in Leicester (Regno Unito), rappresentata inizialmente da R Mallinson e F. Delord, successivamente da M. Mallinson, solicitors,

interveniente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Optimum Mark sp. z o.o., con sede in Varsavia (Polonia), rappresentata da R. Skubisz, M. Mazurek, J. Dudzik e E. Jaroszyńska-Kozłowska, avvocati,

avente ad oggetto due ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2014 (rispettivamente procedimento R 2037/2013-1 e procedimento R 2036/2013-1), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Optimum Mark e la Red Bull,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg e B. Berke (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2015,

visti i controricorsi dell’EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2015,

visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015,

viste le repliche depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1° settembre 2015 nella causa T-101/15,

viste le controrepliche dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2015,

vista l’ordinanza del 18 novembre 2015 con cui è stata ammessa la Marques a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente,

viste le memorie di intervento della Marques depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio e il 22 marzo 2016,

viste le osservazioni della ricorrente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2016,

viste le osservazioni dell’EUIPO depositate presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2016,

viste le osservazioni dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2016,

vista la decisione del 9 dicembre 2016 di riunione delle cause T-101/15 e T-102/15 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all’udienza del 10 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Nella causa T-101/15

1 Il 15 gennaio 2002 la Red Bull GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «primo marchio controverso») è la combinazione di due colori in quanto tali, riprodotta di seguito:

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3 Con una comunicazione del 30 giugno 2003, la ricorrente ha prodotto documenti aggiuntivi al fine di provare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del primo marchio controverso. L’11 ottobre 2004 la ricorrente ha prodotto una descrizione del primo marchio controverso, redatta come segue: «La protezione richiesta comprende i colori blu (RAL 5002) e argento (RAL 9006). La percentuale dei due colori è circa 50%-50%».

4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande energetiche».

5 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 10/2005, del 7 marzo 2005. Il primo marchio controverso è stato registrato il 25 luglio 2005, con il numero 002534774, con l’indicazione del suo carattere distintivo acquisito in seguito all’uso e la descrizione menzionata al precedente punto 3.

6 Il 20 settembre 2013 l’Optimum Mark sp. z o.o., interveniente, ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del primo marchio controverso sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001), letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), di detto regolamento (ora articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento 2017/1001), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento (ora articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001), per tutti i prodotti di cui al precedente punto 4.

7 La domanda di dichiarazione di nullità si fondava sui seguenti motivi:

- per il primo marchio controverso non ricorrerebbero i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, poiché la sua rappresentazione grafica non soddisfarebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza, secondo la quale una rappresentazione grafica deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva e deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante;

- la formulazione della descrizione che accompagna la domanda di registrazione del primo marchio controverso autorizzerebbe numerose combinazioni diverse delle proporzioni di «circa» 50%-50% dei due colori, e quindi numerose disposizioni, di modo che i consumatori non potrebbero reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto.

Nella causa T-102/15

8 Il 1° ottobre 2010 la ricorrente ha presentato una seconda domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO, in forza del regolamento n. 207/2009. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «secondo marchio controverso») è la combinazione di due colori in quanto tali, riprodotta di seguito:

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9 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e corrispondono alla descrizione seguente: «Bevande energetiche».

10 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 48/2011, del 29 novembre 2010.

11 Il 22 dicembre 2010 l’esaminatore ha emesso una notifica di mancato rispetto delle condizioni di forma, conformemente alla regola 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), in cui constatava che, nel campo riservato alla descrizione del marchio non erano state indicate le proporzioni nelle quali ciascun colore sarebbe applicato sui prodotti e non era stato specificato il modo in cui tali colori apparirebbero. L’esaminatore ha chiesto alla ricorrente di specificare «le proporzioni nelle quali i due colori saranno applicati (ad esempio, in proporzioni uguali) e il modo in cui essi appariranno».

12 Il 10 febbraio 2011 la ricorrente ha indicato all’esaminatore che, «[c]onformemente alla [sua] notifica del 22 dicembre 2010, [essa] informava l’EUIPO (…) del fatto che i due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti».

13 L’8 marzo 2011 il secondo marchio controverso è stato registrato sul fondamento del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, con l’indicazione dei colori «blu (Pantone 2747 C), argento (Pantone 877 C)» e la descrizione seguente: «I due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti».

14 Il 27 settembre 2011 l’interveniente ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del secondo marchio controverso sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), di detto regolamento, e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio.

15 La domanda di dichiarazione di nullità si fondava sui seguenti motivi:

- per il secondo marchio controverso non ricorrerebbero i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, poiché la sua rappresentazione grafica non soddisfarrebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza, secondo la quale una rappresentazione grafica deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva e deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante;

- poiché il termine «giustapposti» può essere inteso nel senso di «aventi un margine comune» o come «posti fianco a fianco» oppure «trattati congiuntamente per creare un effetto di contrasto», la descrizione del secondo marchio controverso non indicherebbe il tipo di disposizione secondo cui i due colori saranno applicati sui prodotti e non sarebbe quindi completa chiara e precisa di per sé.

Nelle cause T-101/15 e T-102/15

16 Con due decisioni del 9 ottobre 2013, la divisione di annullamento ha dichiarato nulli il primo marchio controverso e il secondo marchio controverso (in prosieguo, congiuntamente: i «marchi controversi»), ritenendo che la loro rappresentazione grafica costituisse «una semplice giustapposizione di due o più colori designati in modo astratto e senza contorno», ai sensi della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2...

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