Sentenze nº T-283/15 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2018

Resolution DateMay 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-283/15

REACH - Valutazione dei fascicoli - Controllo della conformità delle registrazioni - Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli - Dichiarazione di non conformità - Competenza del Tribunale - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Pregiudizio diretto e individuale - Ricevibilità - Base giuridica - Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Nella causa T-283/15,

Esso Raffinage, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata da M. Navin-Jones, solicitor,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere e M. Heikkilä, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, in qualità di agente,

per

Repubblica francese, rappresentata da D. Colas e J. Traband, in qualità di agenti,

e da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. de Ree, M. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti,

intervenienti

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera dell’ECHA del 1° aprile 2015, inviata al Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e recante il titolo: «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006»,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Esso Raffinage, è una società di diritto francese che produce e commercializza una certa sostanza per la quale ha presentato presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo per la registrazione facendo applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

2 Il 17 novembre 2010 la ricorrente ha aggiornato il suo fascicolo di registrazione per la sostanza registrata nella forchetta relativa ad un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate annue.

3 Il 9 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA ha intrapreso la valutazione del fascicolo di registrazione della ricorrente.

4 Il 28 giugno 2011, in conformità all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione redatto sulla base dell’articolo 41, paragrafo 3, di tale regolamento. Con tale progetto di decisione, si chiedeva alla ricorrente di fornire uno studio relativo alla tossicità della sostanza registrata sullo sviluppo prenatale di una specie animale.

5 Una volta trasmesse le sue osservazioni sul progetto di decisione il 28 luglio 2011, la ricorrente ha aggiornato il suo fascicolo di registrazione il 6 settembre successivo in modo da correggere taluni punti non conformi evidenziati dall’ECHA.

6 Il 14 giugno 2012, in conformità all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA ha notificato il progetto di decisione alle autorità di controllo degli Stati membri incaricate dell’attuazione del regolamento n. 1907/2006 e le ha invitate a formulare proposte di modifica sulla base dell’articolo 51, paragrafo 2, di tale regolamento.

7 Il 18 luglio 2012, in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione riveduto. Talune proposte di modifica provenienti da diversi Stati membri erano allegate al progetto di decisione riveduto. Nella sua proposta, il Regno di Danimarca raccomandava di chiedere alla ricorrente di fornire uno studio supplementare, cioè uno studio sulla tossicità della sostanza registrata sullo sviluppo prenatale di una seconda specie. Secondo detto Stato membro, tale secondo studio costituiva una «informazione standard», ai sensi del punto 8.7.2 dell’allegato X del regolamento n. 1907/2006.

8 La ricorrente non ha presentato osservazioni riguardo a tale proposta di modifica.

9 Il 30 luglio 2012, in conformità all’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, il progetto di decisione riveduto è stato rimesso al comitato degli Stati membri.

10 Nel corso della sua 25ª riunione, che si è tenuta dal 19 al 21 settembre 2012, il comitato degli Stati membri è pervenuto ad un accordo unanime per quanto riguarda il progetto di decisione riveduto, ivi inclusa la proposta del Regno di Danimarca riguardante lo studio della tossicità della sostanza registrata sullo sviluppo prenatale di una seconda specie. La ricorrente era presente a tale riunione. Aperta la seduta, i membri del comitato e la ricorrente hanno discusso della domanda di uno studio relativo alla tossicità sullo sviluppo prenatale di una seconda specie.

11 Come risulta dal verbale della 25ª riunione del comitato degli Stati membri, aperta la seduta, la ricorrente ha affermato che, dato segnatamente l’uso limitato della sostanza di cui trattasi, non erano giustificati altri esami relativi ad essa. In particolare, uno studio della sua tossicità sullo sviluppo prenatale di una seconda specie non era a suo avviso necessario. I partecipanti al comitato degli Stati membri hanno indicato alla ricorrente che essa s’ingannava sull’interpretazione del regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda la necessità di presentare informazioni derivanti da uno studio relativo alla tossicità sullo sviluppo prenatale di una seconda specie.

12 Il 6 novembre 2012, l’ECHA ha pubblicato e notificato alla ricorrente una decisione basata sull’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 (in prosieguo: la «decisione del 6 novembre 2012»). Nella decisione del 6 novembre 2012, l’ECHA constatava l’assenza di conformità del fascicolo di registrazione con il regolamento n. 1907/2006 e attribuiva alla ricorrente un lasso di tempo che andava fino al 6 novembre 2013 per presentare informazioni riguardanti dieci diversi elementi, tra i quali comparivano uno «studio relativo alla tossicità sullo sviluppo prenatale dei conigli, dietro somministrazione orale»e un «saggio della tossicità a lungo termine per gli organismi che vivono nei sedimenti».

13 Come risulta dalla decisione del 6 novembre 2012, l’ECHA era del parere che tali informazioni fossero richieste per soddisfare i requisiti in materia di «informazioni standard», come previste, da un lato, per quanto riguarda il primo studio, al punto 8.7.2 dell’allegato X del regolamento n. 1907/2006 e, dall’altro, riguardo al saggio sugli organismi che vivono nei sedimenti, al punto 9.5.1 dell’allegato X del regolamento medesimo.

14 La ricorrente non ha proposto alcun ricorso diretto all’annullamento della decisione del 6 novembre 2012.

15 Con missiva del 12 dicembre 2012, il Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e degli Alloggi (in prosieguo: il «Ministero francese dell’Ecologia»), che è l’autorità competente in Francia in materia di controllo sulla registrazione, sulla valutazione e sull’autorizzazione delle sostanze chimiche, nonché sulle restrizioni applicabili a tali sostanze, ha parimenti comunicato alla ricorrente la decisione del 6 novembre 2012. In tale comunicazione, il Ministero francese dell’Ecologia attirava l’attenzione della ricorrente sul fatto che «la mancata risposta della ricorrente costituirebbe un inadempimento agli obblighi sanciti dal regolamento [n. 1907/2006] per il quale il codice dell’ambiente prevede sanzioni amministrative e penali».

16 In risposta alla decisione del 6 novembre 2012, la ricorrente ha scelto, il 6 novembre 2013, di non fornire tutte le informazioni richieste dall’ECHA nella decisione del 6 novembre 2012. Per contro, con riferimento ai due studi menzionati al precedente punto 12, essa ha versato al fascicolo della registrazione un documento di 103 pagine, il quale costituiva a suo avviso un insieme di elementi probatori ai sensi del punto 1.2 dell’allegato XI del regolamento n. 1907/2006. Secondo la ricorrente, le informazioni fornite in tale documento non erano state raccolte in base a esperimenti sugli animali e non erano state portate a conoscenza dell’ECHA anteriormente all’adozione della decisione del 6 novembre 2012. Scopo di tale documento sarebbe stato, in particolare, quello di dimostrare che non era necessaria la realizzazione di uno studio relativo alla tossicità della sostanza registrata sullo sviluppo prenatale di una seconda specie.

17 Il 1° aprile 2015, l’ECHA ha inviato al Ministero francese dell’Ecologia, con copia alla ricorrente, una lettera redatta in inglese intitolata «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione del fascicolo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006» (in prosieguo: la «lettera del 1° aprile 2015»).

18 Un documento datato anch’esso al 1° aprile 2015, intitolato «allegato alla dichiarazione di non conformità in seguito a una decisione relativa alla valutazione del fascicolo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006», era unito alla lettera del 1° aprile 2015. Tale documento esponeva le conclusioni dell’ECHA e i motivi per cui essa considerava che l’ultimo aggiornamento del fascicolo di registrazione effettuato dalla ricorrente non fosse accettabile (lettera del 1° aprile 2015 e il suo allegato; in prosieguo designati congiuntamente: l’«atto...

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