Sentenze nº T-419/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2018

Resolution DateJuly 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-419/14

Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Imputabilità dell’infrazione - Presunzione - Errore di valutazione - Presunzione d’innocenza - Certezza del diritto - Principio della responsabilità personale - Competenza estesa al merito

Nella causa T-419/14,

The Goldman Sachs Group, Inc., con sede a New York, New York (Stati Uniti), rappresentata da W. Deselaers, J. Koponen e A. Mangiaracina, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet e J. Norris-Usher, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Prysmian SpA, con sede a Milano (Italia),

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, con sede a Milano,

rappresentate da C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo [SEE] (procedimento AT.39610 - Cavi elettrici), nella parte in cui essa riguarda la ricorrente, nonché, dall’altro lato, alla riduzione dell’ammenda inflitta a quest’ultima,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1. La ricorrente e il settore interessato

      1 La ricorrente, The Goldman Sachs Group, Inc., è una società americana che agisce in qualità di banca d’affari e società di collocamento sulle principali piazze finanziarie mondiali. Dal 29 luglio 2005 al 28 gennaio 2009 è stata società madre indiretta, attraverso il fondo GS Capital Partners V (in prosieguo: il «fondo GSCP V») e altre società interposte, della Prysmian SpA, nonché della società interamente partecipata da quest’ultima, la Prysmian Cavi e Sistemi Srl (in prosieguo: la «PrysmianCS»), già Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA, poi Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl. La Prysmian e la PrysmianCS costituiscono assieme il gruppo Prysmian, un attore mondiale del settore dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei.

      2 I cavi elettrici sottomarini e sotterranei sono utilizzati, rispettivamente, sotto l’acqua e sotto la terra, per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. Essi sono classificati in tre categorie: bassa tensione, media tensione, e alta nonché altissima tensione. I cavi elettrici ad alta e altissima tensione sono venduti, nella maggior parte dei casi, nell’ambito di progetti. Tali progetti consistono in una combinazione del cavo elettrico e delle attrezzature, degli impianti e dei servizi supplementari necessari. I cavi elettrici ad alta e altissima tensione sono venduti in tutto il mondo a grandi gestori di reti nazionali e ad altre imprese di energia elettrica, principalmente nell’ambito di appalti pubblici.

    2. Procedimento amministrativo

      3 Con lettera del 17 ottobre 2008, la società di diritto svedese ABB AB ha fornito alla Commissione delle Comunità europee una serie di dichiarazioni e di documenti relativi a pratiche commerciali restrittive nel settore della produzione e della fornitura di cavi elettrici sotterranei e sottomarini. Tali dichiarazioni e documenti sono stati prodotti nell’ambito di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole»).

      4 Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2009, a seguito delle dichiarazioni della ABB, la Commissione ha effettuato ispezioni nei locali della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia, nonché di altre società europee interessate, vale a dire la Nexans SA e la Nexans France SAS.

      5 Il 2 febbraio 2009, le società giapponesi Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd e J-Power Systems Corp. hanno presentato una domanda congiunta di immunità dalle ammende a norma del paragrafo 14 della comunicazione sul trattamento favorevole o, in subordine, di riduzione dell’importo del loro importo, a norma del paragrafo 27 di tale comunicazione. Esse hanno in seguito tramesso alla Commissione ulteriori dichiarazioni orali e altri documenti.

      6 Nel corso dell’indagine, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché ai sensi del paragrafo 12 della comunicazione sul trattamento favorevole, ad imprese operanti nel settore della produzione e della fornitura di cavi elettrici sotterranei e sottomarini.

      7 Il 30 giugno 2011 la Commissione ha aperto un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti dei seguenti soggetti: Nexans France, Nexans, Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J-Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas, SA, Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd e la ricorrente.

      8 Dall’11 al 18 giugno 2012 tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti, ad eccezione della Furukawa Electric, hanno partecipato ad un’audizione amministrativa dinanzi alla Commissione.

      9 Con le sentenze del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione (T-135/09, EU:T:2012:596), e del 14 novembre 2012, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione (T-140/09, non pubblicata, EU:T:2012:597), il Tribunale ha parzialmente annullato le decisioni di ispezione rivolte, da un lato, alla Nexans e alla Nexans France e, dall’altro lato, alla Prysmian e alla Prysmian Cavi e Sistemi Energia, nella parte in cui esse riguardavano cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alta tensione ed il materiale associato a tali altri cavi, e ha respinto i ricorsi per il resto. Il 24 gennaio 2013 la Nexans e la Nexans France hanno proposto impugnazione avverso la prima di dette sentenze. Con sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Corte ha respinto tale impugnazione.

      10 Il 2 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 2139 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo [SEE] (caso AT.39610 - Cavi elettrici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    3. Decisione impugnata

      1. Infrazione in esame

        11 L’articolo 1 della decisione impugnata stabilisce che varie imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE partecipando, nel corso dei diversi periodi, ad un’infrazione unica e continuata, «avente per oggetto i cavi elettrici ad alta (altissima) tensione sotterranei e/o sottomarini». In sostanza, la Commissione ha constatato che, a partire dal febbraio 1999 e fino alla fine del gennaio 2009, i principali produttori europei, giapponesi e sudcoreani di cavi elettrici sottomarini e sotterranei avevano partecipato ad una rete di riunioni multilaterali e bilaterali e stabilito contatti intesi a restringere la concorrenza per progetti di cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta (altissima) tensione in territori specifici, ripartendosi i mercati e i clienti e falsando così il normale gioco della concorrenza (punti da 10 a 13 e 66 di detta decisione).

        12 Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che l’intesa rivestiva due configurazioni principali che costituivano un insieme articolato. Più precisamente, secondo la Commissione, l’intesa si componeva di due parti, ossia:

        - la «configurazione A/R dell’intesa», che raggruppava le imprese europee, generalmente denominate membri «R», le imprese giapponesi, designate come membri «A» e, infine, le imprese sudcoreane, designate come membri «K». Detta configurazione consentiva di realizzare l’obiettivo di assegnazione di territori e clienti tra produttori europei, giapponesi e sudcoreani. Tale assegnazione veniva effettuata in base ad un accordo sul «territorio domestico», in virtù del quale i produttori giapponesi e sudcoreani si astenevano dall’entrare in concorrenza per progetti da realizzare nel «territorio domestico» dei produttori europei, mentre questi ultimi si impegnavano a restare al di fuori dei mercati del Giappone e della Corea del sud. A ciò si aggiungeva l’assegnazione di progetti nei «territori di esportazione», ossia il resto del mondo ad esclusione, in particolare, degli Stati Uniti, assegnazione che, per un certo periodo, ha rispettato una «regola del 60/40», la quale significava che il 60% dei progetti era riservato ai produttori europei ed il restante 40% ai produttori asiatici;

        - la «configurazione europea dell’intesa», che prevedeva l’assegnazione di territori e clienti da parte dei produttori europei per progetti da realizzare all’interno del «territorio domestico» europeo o attribuiti ai produttori europei (v. sezione 3.3 della decisione impugnata e, in particolare, punti 73 e 74 di detta decisione).

        13 La Commissione ha constatato che i partecipanti all’intesa avevano istituito obblighi di comunicazione di dati, per consentire il monitoraggio delle assegnazioni concordate (punti da 94 a 106 e da 111 a 115 della decisione impugnata).

        14 Tenuto conto del loro diverso ruolo nell’attuazione dell’intesa, la Commissione ha classificato i partecipanti in tre gruppi. Anzitutto, essa ha definito il nucleo centrale dell’intesa, del quale facevano parte, da...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT