Sentenze nº T-654/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 11, 2018

Resolution DateSeptember 11, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-654/16

Dumping - Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina - Articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] - Rigetto di una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 - Mutamento permanente di circostanze - Campionamento - Esame individuale - Omessa collaborazione all’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure definitive

Nella causa T-654/16,

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, con sede in Foshan City (Cina), rappresentata da B. Spinoit e D. Philippe, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. França, T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e A. Demeneix, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 4259 della Commissione, dell’11 luglio 2016, che respinge una domanda di riesame intermedio parziale, limitato agli aspetti di dumping, in relazione alle misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, la Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, con sede in Foshan (Cina), produce piastrelle di ceramica.

2 Il 12 settembre 2011 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU 2011, L 238, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo»). Le aliquote di dazio antidumping sono state calcolate sulla base dei margini di dumping stabiliti dall’inchiesta, essendo questi ultimi inferiori ai margini di pregiudizio.

3 Nel corso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle suddette misure definitive, la Commissione ha fatto ricorso alla tecnica del campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 (GU 2014, L 18, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)]. Ai produttori esportatori inclusi nel campione, che hanno beneficiato del trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (divenuto articolo 9, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036), sono stati imposti dazi antidumping individuali. Ai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, ma che non sono stati inseriti nel campione, nonché a un produttore esportatore inserito nel campione, ma che non ha beneficiato del trattamento individuale, è stato imposto un dazio antidumping calcolato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base (divenuto articolo 9, paragrafo 6, del regolamento 2016/1036), sulla base della media ponderata dei margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione, vale a dire pari al 30,6%. Richieste di esame individuale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base (divenuto articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036), sono state presentate da otto produttori esportatori che hanno collaborato. Si è deciso di procedere ad un esame individuale per uno solo dei suddetti produttori esportatori, non trattandosi di un esame indebitamente oneroso. Detto produttore esportatore era di gran lunga il più importante tra gli otto produttori esportatori che avevano richiesto un esame individuale. Tuttavia, in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, è risultato che detto produttore esportatore non aveva fornito alcune informazioni necessarie, di modo che le conclusioni relative a tale produttore esportatore sono state elaborate in base ai dati disponibili, in forza dell’articolo 18 del regolamento di base (divenuto articolo 18 del regolamento 2016/1036). A detto produttore esportatore e ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta è stato imposto un dazio antidumping calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un prodotto rappresentativo di un produttore esportatore che ha collaborato, vale a dire pari al 69,7%.

4 La ricorrente non ha partecipato al procedimento amministrativo che ha portato all’adozione del regolamento definitivo, cosicché il suo nome non figura all’allegato I del regolamento definitivo. Le sue importazioni del prodotto in esame sono quindi soggette a un dazio pari al 69,7%.

5 Con lettera del 7 settembre 2013, la ricorrente ha chiesto alla Commissione un riesame intermedio parziale, limitato al dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036). La richiesta era motivata, da un lato, dalla creazione, da parte della ricorrente, di un nuovo sistema di distribuzione attraverso un’impresa collegata e, dall’altro, dall’introduzione di un nuovo tipo di prodotto che non sarebbe esistito durante il periodo compreso tra il 1º aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). La ricorrente ha indicato nella sua domanda di riesame di non aver partecipato all’inchiesta iniziale, poiché non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che essa vendeva nel periodo dell’inchiesta unicamente a una società commerciale cinese. Dato che essa faceva valere di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta, i servizi della Commissione hanno attirato l’attenzione della ricorrente sul fatto che, nel caso in cui tale affermazione fosse veritiera, lo strumento legale idoneo per beneficiare di un dazio pari al 30,6% consisteva nel richiedere il riconoscimento dello status di nuovo produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento definitivo. Tale disposizione prevede quanto segue:

Qualora un produttore [cinese] fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della [Cina] nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010), che non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e che, successivamente alla fine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari al 30,6%

.

6 A seguito di una serie di scambi con la Commissione, la ricorrente ha chiesto, con lettera del 10 febbraio 2015, la sospensione del trattamento della sua domanda di riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base allo scopo di non ritardare la propria domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori presentata nell’ambito del medesimo scambio.

7 Il 28 gennaio 2016, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riprendere il trattamento della sua domanda di riesame intermedio. Il 13 aprile 2016, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente un documento di informazione generale, con lo scopo di riprendere i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva respingere tale domanda. Con decisione del 15 aprile...

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