Sentenze nº T-574/14 of Tribunal General de la Unión Europea, September 26, 2018

Resolution DateSeptember 26, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-574/14

Concorrenza - Intese - Commercio parallelo di medicinali - Accordo che opera una distinzione tra i prezzi applicati in caso di rivendita in Spagna e i prezzi applicati in caso di esportazione verso altri Stati membri - Richiesta di riesame di una denuncia a seguito delle sentenze della Corte e del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Rigetto di una denuncia - Mancanza di interesse dell’Unione - Cessazione della pratica anticoncorrenziale - Assenza di effetti anticoncorrenziali persistenti - Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro - Obblighi nell’istruzione di una denuncia - Articolo 105 TFUE - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 - Diritti procedurali del denunciante - Obbligo di motivazione

Nella causa T-574/14,

European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da J.L. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz e M. Araujo Boyd, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández e C. Vollrath, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

GlaxoSmithKline plc, con sede in Brentford (Regno Unito),

e

GlaxoSmithKline SA, con sede in Madrid (Spagna),

rappresentate inizialmente da I. S. Forrester, QC, e A. Komninos, avocat, successivamente da Komninos,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 3654 final della Commissione, del 27 maggio 2014, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa a una violazione dell’articolo 101 TFUE asseritamente commessa dalla Glaxo Wellcome SA (caso COMP/AT.36957-Glaxo Wellcome),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, C. Iliopoulos (relatore) e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), è un’associazione europea con sede in Bruxelles (Belgio), che rappresenta gli interessi di società indipendenti che operano nel settore dell’esportazione o dell’importazione e del riconfezionamento di prodotti farmaceutici finiti nello Spazio economico europeo (SEE).

2 La GlaxoSmithKline SA, già Glaxo Wellcome SA, è una società di diritto spagnolo con sede in Madrid (Spagna), la cui attività principale consiste nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di medicinali in Spagna. La GlaxoSmithKline plc, società madre della GlaxoSmithKline SA (in prosieguo, congiuntamente: la «GSK» o le «intervenienti»), ha sede in Brentford (Regno Unito) ed è uno dei principali produttori mondiali di prodotti farmaceutici.

Procedimento amministrativo iniziale

3 Il 6 marzo 1998 la Glaxo Wellcome SA ha notificato alla Commissione delle Comunità europee le sue nuove condizioni generali di vendita ai grossisti autorizzati in Spagna (in prosieguo: l’«accordo»), al fine di ottenere un’attestazione negativa ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli [85 e 86 del trattato CE, divenuti articoli 81 e 82 CE, divenuti a loro volta articoli 101 e 102 TFUE] (GU 1962, 13, pag. 204) o, in subordine, una dichiarazione di esenzione individuale ai sensi dell’articolo 4 dello stesso regolamento, ormai abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE (divenuti articoli 101 e 102 TFUE) (GU 2003, L 1, pag. 1). Con lettera del 28 luglio 1998, la Glaxo Wellcome plc, società madre della Glaxo Wellcome SA, ha trasmesso una notifica supplementare alla Commissione, attirando la sua attenzione su certi fattori che avevano un impatto sulle sue attività e su quelle delle sue filiali in tutto il territorio dell’Unione europea e che non erano specifici delle attività della Glaxo Wellcome.

4 L’accordo riguardava 82 medicinali destinati ad essere venduti ai grossisti stabiliti in Spagna, con i quali la GSK intratteneva relazioni commerciali. Questi ultimi potevano destinarli alla rivendita o a ospedali e farmacie in Spagna oppure in altri Stati membri. Orbene, l’articolo 4 dell’accordo operava una distinzione tra i prezzi applicati ai grossisti per i medicinali destinati ad essere rivenduti entro i confini nazionali e quelli applicati per i medicinali destinati all’esportazione. L’accordo è stato firmato dalla GSK e 75 grossisti, è entrato in vigore il 9 marzo 1998 ed è stato sospeso dal Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunale della concorrenza, Spagna) il 16 ottobre 1998.

5 Il 19 gennaio 1999 la ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «denuncia del 1999»), con la quale chiedeva alla Commissione di rifiutare il rilascio di un’attestazione negativa o di un’esenzione e di ingiungere alla GSK di porre fine alla politica di prezzi prevista dall’accordo. La ricorrente concludeva che il regime di doppia tariffazione previsto dall’accordo implicava un divieto indiretto di esportazione e uno strumento per chiudere il mercato in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e non poteva beneficiare di alcuna esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

6 L’8 maggio 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/791/CE relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE [casi: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notifica), IV/36.997/F3 Aseprofar e Fedifar (denuncia), IV/37.121/F3 Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 BAI (denuncia) e IV/37.380/F3 EAEPC (denuncia)] (GU 2001, L 302, pag. 1; in prosieguo: «la decisione del 2001»), secondo la quale l’accordo notificato aveva per oggetto ed effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 1 di tale decisione stabilisce che la Glaxo Wellcome «ha violato l’articolo [101], paragrafo 1, [TFUE] attuando un accordo con i grossisti spagnoli che opera una distinzione tra i prezzi applicati ai grossisti in caso di rivendita di farmaci rimborsabili a farmacie od ospedali entro i confini nazionali e i prezzi, più elevati, applicati in caso di esportazioni in qualsiasi altro Stato membro». L’articolo 2 della decisione del 2001 stabilisce che le condizioni di vendita notificate non soddisfano le condizioni di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Infine, gli articoli 3 e 4 della decisione del 2001 ingiungono alla Glaxo Wellcome, rispettivamente, di «po[rre] immediatamente fine (...) alle infrazioni constatate all’articolo 1» e di informare la Commissione dei provvedimenti adottati a tal fine.

Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte

7 Il 23 luglio 2001 la GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc, ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 2001. La ricorrente è intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione.

8 Con sentenza del 27 settembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commissione (T-168/01, in prosieguo: la «sentenza nella causa T-168/01»; EU:T:2006:265), il Tribunale ha respinto il ricorso per quanto riguarda l’articolo 1 della decisione del 2001. A tal riguardo, esso ha ritenuto che, pur non essendo corretta la conclusione principale della Commissione in virtù della quale la clausola 4 dell’accordo aveva per oggetto il restringimento della concorrenza, la GlaxoSmithKline Services non era stata in grado di rimettere in discussione la conclusione tratta in subordine della Commissione, secondo la quale tale pattuizione aveva l’effetto di restringere la concorrenza ed era pertanto contraria all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenza nella causa T-168/01, punti 147 e 194). Per contro, il Tribunale ha accolto il ricorso nella parte in cui riguardava gli articoli da 2 a 4 della decisione del 2001 ed ha annullato tali articoli sulla base del fatto che la Commissione non aveva effettuato un esame adeguato della questione se le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE fossero soddisfatte (sentenza nella causa T-168/01, punti 308 e da 316 a 318).

9 Con le loro impugnazioni, la GlaxoSmithKline Services, la Commissione e la ricorrente hanno chiesto alla Corte l’annullamento parziale della sentenza nella causa T-168/01.

10 Con sentenza del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P; in prosieguo: la «sentenza nelle cause C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P», EU:C:2009:610), in primo luogo, la Corte ha confutato il ragionamento del Tribunale confermando la conclusione della Commissione nella decisione del 2001 secondo cui l’accordo aveva per oggetto di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, la Corte ha considerato che l’errore di diritto commesso dal Tribunale non era tale da invalidare la sua sentenza, dal momento che, in tale sentenza, il Tribunale aveva concluso che l’accordo era contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenza nelle cause C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, punti da 64 a 67). In secondo luogo, la Corte ha confermato la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione non aveva eseguito un esame completo degli argomenti dedotti dalla GlaxoSmithKline Services a proposito dell’esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE (sentenza nelle cause C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, punti da 68 a 168). La Corte ha, pertanto, respinto le impugnazioni.

Procedimento dinanzi alla Commissione a seguito della sentenza nelle cause C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P,

11 Il 26 gennaio 2010 la GSK ha formalmente ritirato la domanda di attestazione negativa o di esenzione individuale del 6 marzo 1998...

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